Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 744 del 09/12/1975 (Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1976 n. 6)
Modifiche agli articoli 179, 180, 181, 184 e 185 del codice della navigazione concernenti la vidimazione dei libri di bordo.
Modifiche agli articoli 179, 180, 181, 184 e 185 del codice della navigazione concernenti la vidimazione dei libri di bordo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Gli articoli 179, 180, 181, 184 e 185 del codice della navigazione
sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 179 - Nota di informazioni all'autorita' marittima. -
All'arrivo della nave in un porto il comandante della nave deve far
pervenire al comandante del porto o all'autorita' consolare una
comunicazione, dalla quale risulti il nome o il numero, il tipo, la
nazionalita', il tonnellaggio della nave, il nome dell'armatore ed il
nome e il domicilio del raccomandatario, la quantita' e la qualita'
del carico, nonche' l'indicazione della sistemazione a bordo di
eventuali merci pericolose, il numero e la nazionalita' dei
componenti dell'equipaggio, il numero dei passeggeri, brevi
indicazioni sul viaggio, la data e l'ora di arrivo e la data e l'ora
prevista per la partenza della nave, il porto di provenienza e quello
di destinazione, nonche' la posizione della nave nel porto. Detta
comunicazione dovra' essere integrata prima della partenza da una
dichiarazione del comandante della nave relativa all'adempimento di
ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, doganale e
contrattuale, da consegnarsi alla predetta autorita' marittima o
consolare.
Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora
preveda che la sosta della nave avvenga in ore di chiusura del locale
ufficio consolare dovra' provvedere a fare per via radio al consolato
la comunicazione di cui al precedente comma limitatamente agli
elementi disponibili in tempo utile. In caso di inesistenza di locali
uffici consolari o di impossibilita' di procedere alla comunicazione
di cui sopra per via radio del fatto dovra' darsi pronta e motivata
notizia nella comunicazione da farsi al comandante del porto o
all'autorita' consolare nel successivo porto di approdo".
"Art. 180 - Ispezioni. - Il comandante del porto o l'autorita'
consolare possono ad ogni tempo verificare il contenuto della
comunicazione presentata o fatta per via radio dal comandante della
nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli
altri documenti di bordo. In tal caso delle osservazioni effettuate
nel corso dell'ispezione dalla predetta autorita' - cui e' demandato
anche il compito di vigilare sull'esecuzione dei lavori ordinati
dalle competenti autorita' in seguito a visite di controllo - dovra'
farsi pronta annotazione sui libri di bordo".
"Art. 181 - Rilascio delle spedizioni. - Il comandante del porto o
l'autorita' consolare debbono sempre intervenire in caso di avaria al
carico ed alla nave, di infortunio a passeggeri o membri
dell'equipaggio, o di altri eventi straordinari, per controllare
l'adempimento da parte dell'armatore e del comandante della nave
degli obblighi loro imposti dalle norme di polizia e da quelle per la
sicurezza della navigazione, nonche' da disposizioni sanitarie,
fiscali e doganali, avendo facolta' di rifiutare in caso di
inadempimento il rilascio della spedizione.
La riscossione degli importi corrispondenti ai diritti consolari -
dovuti solo nei casi di intervento previsti al comma precedente -
dovra' essere effettuata presso la capitaneria di porto di
immatricolazione della nave su richiesta dell'ufficio consolare
interessato".
"Art. 184 - Dell'arrivo e della partenza delle navi della
navigazione interna. - Il comandante della nave, all'arrivo in
localita' ove sia una autorita' portuale o consolare, deve denunciare
all'autorita' stessa la provenienza e la destinazione della nave, la
qualita' e la quantita' del carico, il numero delle persone
dell'equipaggio e la durata della sosta.
L'autorita' portuale o consolare puo' in ogni tempo verificare il
contenuto della denuncia fatta dal comandante della nave e chiedere
di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di
bordo.
Le suddette autorita' sono tenute a formulare pronta annotazione
delle eventuali osservazioni effettuate durante le predette
ispezioni. Quando dopo la partenza dall'ultima localita' in cui abbia
sede una autorita' portuale o consolare si siano verificati eventi
straordinari relativi alla nave, alle persone imbarcate o al carico,
il comandante deve farne denuncia alla autorita' portuale o
consolare; l'autorita' predetta provvede a norma dell'articolo 132,
secondo comma.
Il comandante della nave e' tenuto a fornire all'autorita' preposta
alla navigazione interna o all'autorita' consolare le informazioni
che gli siano richieste circa il viaggio, e a far presentare
componenti dell'equipaggio e passeggeri per accertamenti di cui
all'articolo 183.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle navi
della navigazione interna in servizio pubblico di linea o di
rimorchio o adibite ai servizi autorizzati per il trasporto di
persone in conto terzi".
"Art. 185 - Navi straniere. - Se accordi internazionali non
dispongono diversamente, le disposizioni del presente capo si
applicano anche alle navi straniere, che approdano nei porti
italiani".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 1975
LEONE
MORO - REALE - GIOIA -
VISENTINI - FORLANI -
MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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