Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 190 del 26/04/1976 (Pubblicata nella G.U. del 11 maggio 1976 n. 123)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 47, concernente la partecipazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad imprese aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione di linee ferroviarie anche in territorio estero.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 47, concernente la partecipazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad imprese aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione di linee ferroviarie anche in territorio estero.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 47, concernente la
partecipazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad
imprese aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione
di linee ferroviarie anche in territorio estero, e' convertito in
legge con la seguente modificazione:
L'articolo 2 e' sostituito con il seguente:
"Al regio decreto 13 maggio 1929, n. 836, e' aggiunto il seguente
articolo 3:
"Qualora le societa' di cui al secondo comma del precedente
articolo 1 siano interessate ad appalti aggiudicati a seguito di gare
internazionali, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, con
decreto del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per
il tesoro, puo' essere autorizzata, anche in deroga alle norme
vigenti, ad utilizzare proprio personale presso le predette societa',
per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalita'
indicate al secondo comma dell'articolo 1. I relativi oneri
graveranno sulle menzionate societa'.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato potra' essere
altresi' autorizzata, con il decreto ministeriale di cui al
precedente comma ovvero con decreti successivi, a fornire
attrezzature e materiali a titolo di locazione"".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 aprile 1976
LEONE
MORO - MARTINELLI -
COLOMBO - ANDREOTTI -
RUMOR - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
