Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 192 del 28/04/1976 (Pubblicata nella G.U. del 11 maggio 1976 n. 123)
Norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito.
Norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Presso la scuola di guerra dell'Esercito vengono svolti i seguenti
corsi della rispettiva durata di un anno accademico:
a) corso di stato maggiore, avente lo scopo di completare ed
uniformare la formazione tecnico-professionale degli ufficiali in
servizio permanente effettivo delle armi dell'Esercito, ai fini del
loro successivo impiego in comando di reparto e graduale inserimento
nelle complesse attivita' di lavoro dei comandi;
b) corso superiore di stato maggiore, inteso ad elevare
ulteriormente la preparazione di un'aliquota degli ufficiali che
abbiano frequentato il corso di stato maggiore di cui alla precedente
lettera a), al fine di abilitarli ad assolvere incarichi di
particolare rilievo nello ambito degli organi centrali, delle grandi,
unita' e dei comandi periferici e di perfezionarne la formazione
quali comandanti.
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