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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le somme di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge 14
dicembre 1970, n. 1088, non impegnate in ciascun esercizio
finanziario, possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 aprile 1976
LEONE
MORO - DAL FALCO -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO