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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 15, n. 2, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102,
limitatamente alle spese generali deve intendersi autorizzativo per
l'amministrazione a sostenere, a carico dell'unico capitolo
contemplante il fondo unico, tutte le spese riguardanti oneri a
carattere generale occorrenti all'applicazione della legge stessa,
ancorche' previste dagli appositi capitoli inclusi tra le spese
correnti del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 aprile 1976
LEONE
MORO - MARCORA -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO