Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 248 del 05/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 17 maggio 1976 n. 129)
Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilita' di cui all'articolo 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nel  caso  di morte successiva alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o
dalla  malattia professionale, del titolare di rendita per inabilita'
permanente  di  grado  non  inferiore  all'80 per cento, liquidata ai
sensi  del  testo  unico  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30  giugno  1965,  n. 1124, spetta al coniuge ed ai figli
superstiti  di  cui  all'articolo  85  del  predetto testo unico, uno
speciale  assegno  continuativo mensile pari ad una quota parte della
rendita di inabilita' permanente di cui godeva l'assicurato:
    il 50 per cento alla vedova fino alla morte o a nuovo matrimonio;
se  superstite e' il marito l'assegno e' corrisposto solo nel caso in
cui la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta a meno di
un terzo;
    il   20   per   cento   a  ciascun  figlio  legittimo,  naturale,
riconosciuto,  riconoscibile  e  adottivo, fino al raggiungimento del
diciottesimo anno di eta';
    il  40 per cento se si tratta di orfani di entrambi i genitori e,
nel  caso  di  figli  adottivi,  siano  deceduti  anche  entrambi gli
adottanti.  Per  i  figli viventi a carico dell'assicurato al momento
del  decesso  e  che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono
corrisposte  fino  al raggiungimento del ventunesimo anno di eta', se
studenti  di  scuola  media  o  professionale,  e per tutta la durata
normale  del  corso  ma  non  oltre il ventiseiesimo anno di eta', se
studenti universitari.
  Se  siano  superstiti  figli  inabili al lavoro, la rendita e' loro
corrisposta nella misura del 50 per cento, finche' dura l'inabilita'.
Sono  compresi  tra  i  superstiti  di  cui al presente articolo, dal
giorno  della nascita, i figli concepiti alla data del decesso. Salvo
prova  contraria, si presumono concepiti alla data del decesso i nati
entro trecento giorni da tale data.
 
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