Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 249 del 10/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 17 maggio 1976 n. 129)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46,
concernente misure urgenti in materia tributaria, con le seguenti
modificazioni:
all'articolo 1, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"Ai fini dell'applicazione dell'imposta, sui quantitativi di gas
metano di cui al comma precedente viene riconosciuta una riduzione
del 2 per cento";
l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"L'azione per il recupero dell'imposta si prescrive nel termine
di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il
pagamento.
La prescrizione per l'azione del recupero dell'imposta e'
interrotta dall'esercizio dell'azione penale e il nuovo termine
inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza o il decreto e'
divenuto definitivo.
Il credito dello Stato per il pagamento dell'imposta ha
privilegio sui prodotti, sui contenitori, sui macchinari e sui
materiali mobili esistenti negli impianti di cui al secondo comma
dell'articolo 1 ed e' preferito ad ogni altro credito.
Il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata si
prescrive entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento";
all'articolo 8, le parole: "dal presente decreto" sono sostituite
dalle altre: "dai precedenti articoli";
all'articolo 9, le parole: "del presente decreto" sono sostituite
dalle altre: "di cui ai precedenti articoli";
all'articolo 13, secondo comma le parole: "quindici giorni" sono
sostituite dalle altre: "trenta giorni";
l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
"Sono esentati dal diritto erariale di L. 90.000 previsto dal
precedente articolo 16 o possono essere assoggettati al diritto
erariale ridotto previsto dallo stesso articolo gli alcoli importati
da Paesi delle Comunita' europee provenienti da materie vinose o
dalle materie prime per cui e' previsto il diritto erariale ridotto,
qualora da apposito certificato riconosciuto idoneo dal Ministero
delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste risulti, con riferimento alle disposizioni della
legislazione italiana, che la loro fabbricazione e le loro
caratteristiche sono in tutto conformi a quelle che consentono
l'esenzione o l'applicazione in misura ridotta del diritto erariale.
Per i prodotti di cui al precedente comma importati da Paesi
aderenti al GATT, qualora ricorra la condizione ivi prevista, il
diritto erariale e' dovuto nella misura di L. 80.000 per ettanidro";
all'articolo 24, ultimo comma, le parole: "200 litri idrati" sono
sostituite con le seguenti: "500 litri idrati";
all'articolo 26, la parola: "quindici", e' sostituita dall'altra:
"sessanta";
l'articolo 29 e' sostituito dal seguente:
"Alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
tabella A, parte 11, i numeri 38), 39), 54) e 62) sono
soppressi; i numeri 40) e 61) sono sostituiti dai seguenti:
n. 40) preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni
di carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro (ex
v.d. 18.06);
n. 61) acqua, acque minerali;
tabella A, parte II, e' aggiunto il seguente numero:
n. 86) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture
medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi di protesi dentaria,
oculistica e simili; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi;
oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili) (v.d.
9019);
tabella A, parte III, la nota al n. 1 e' soppressa; il n. 1 e'
sostituito dal seguente:
n. 1) spettacoli sportivi di cui alla legge 5 dicembre 1975,
n. 656, e teatrali elencati al n. 4 della tariffa annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ivi compresi
gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e le
attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante;
tabella B:
al n. 6 sono soppresse le parole: "collezione di francobolli
e francobolli per collezione, esclusi quelli aventi corso legale
nello Stato di emissione";
i numeri 10), 16) e 21) sono sostituiti dai seguenti:
n. 10) filati e tessuti di vicuna, cammello, cachemir;
prodotti tessili e per l'abbigliamento confezionati in tutto o in
parte prevalente con tali filati o tessuti;
n. 16) autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26,
lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 cc. esclusi
quelli adibiti ad uso pubblico; motocicli per uso privato con motore
di cilindrata superiore a 500 cc.;
n. 21) vini spumanti a denominazione di origine la cui
regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione
naturale in bottiglia";
all'articolo 30 i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:
"Per le cessioni e le importazioni di autovetture ed
autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c) del decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di
cilindrata fino a 2000 cc., compresi quelli adibiti ad uso pubblico
di cilindrata superiore a 2000 cc., l'aliquota dell'imposta sul
valore aggiunto e' stabilita nella misura del 18 per cento; per le
cessioni e le importazioni delle autovetture e degli autoveicoli di
cui al n. 16 della tabella B allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura
del 35 per cento.
Per le cessioni e le importazioni di acqueviti di vino, di
vinacce e di frutta l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e'
elevata dal dodici al diciotto per cento; per le altre acqueviti e
per il gin di cui all'articolo 27 della tabella B allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, l'aliquota e' elevata dal trenta al trentacinque per
cento.
Per le cessioni dei prodotti elencati nella tabella A, parte I,
n. 14, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche' per le cessioni di
vini spumanti classificabili tra i vini di uve fresche di cui al n.
36 della stessa tabella, ad eccezione di quelli a denominazione di
origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante
fermentazione naturale in bottiglia, effettuate da soggetti diversi
da quelli indicati nell'articolo 34, primo comma, del decreto
medesimo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita
nella misura del dodici per cento. Sulle importazioni da chiunque
effettuate l'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del
dodici per cento.
Per le operazioni soggette all'aliquota del trentacinque per
cento la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, e' stabilita nel 25,90 per cento.
L'aliquota del 6 per cento dell'imposta sul valore aggiunto
prevista per le prestazioni di cui alla tabella A, parte III, n. 4,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, nonche' per le somministrazioni
di alimenti e bevande nei pubblici esercizi di cui all'articolo 1
della legge 23 dicembre 1972, n. 821, e' elevata al nove per cento.
Il limite di L. 2.500 di cui all'articolo 74, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
elevato a lire 3.000".
all'articolo 33, dopo il terzo comma, e' inserito il seguente:
"Nei casi di rateizzazione del canone di abbonamento alle
diffusioni televisive, gli ammontari della tassa di concessione
governativa indicati nel terzo comma delle note a margine al n. 125
della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, sono fissati in L. 1.530 per rata semestrale e
L. 800 per rata trimestrale";
il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"L'integrazione deve essere corrisposta congiuntamente al
pagamento della tassa per l'anno 1977";
all'articolo 36 e' premesso il seguente comma:
"Le disposizioni degli articoli da 1 a 30 del presente decreto
hanno efficacia fino al 31 dicembre 1977".
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
