Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 257 del 05/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 18 maggio 1976 n. 130)
Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica.
Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Istituto nazionale di alta matematica, istituito con legge 13
luglio 1939, n. 1129, modificata con legge 10 dicembre 1957, n. 1188,
e riordinato secondo le norme della presente legge, assume la
denominazione: "Istituto nazionale di alta matematica Francesco
Severi" ed e' incluso nel paragrafo sesto, di cui alla tabella
allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
I suoi fini sono i seguenti:
a) promuovere su piano nazionale la formazione e il
perfezionamento di ricercatori di matematica;
b) favorire la ricerca matematica, specialmente dei rami in via
di sviluppo;
c) procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga
sempre in stretto contatto con quella internazionale.
I fini suddetti vengono perseguiti in armonia con quelli di
istituti ed enti, italiani e stranieri, che svolgono attivita'
similari nell'ambito della matematica pura ed applicata.
L'Istituto ha personalita' giuridica di diritto pubblico, ha la
sede centrale nella provincia di Roma ed e' sottoposto alla vigilanza
del Ministero della pubblica istruzione.
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