Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le sentenze di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio e quelle di separazione personale, ancorche' portanti
condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali,
nonche' quelle che modificano tali condanne o attribuzioni, si
intendono sottoposte alla imposta di registro, prevista in misura
fissa dall'articolo 8, lettera e), della tariffa, allegato A, parte
I, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
634.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1976
LEONE
MORO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO