Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 313 del 05/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 26 maggio 1976 n. 138)
Nuove norme sugli autoveicoli industriali.
Nuove norme sugli autoveicoli industriali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 10 del testo
unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:
"L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione competente territorialmente nel luogo di inizio del
trasporto od ove ha sede l'impresa proprietaria del veicolo puo'
autorizzare:
a) il trasporto di cose indivisibili che, per le dimensioni o per
il peso, determinino una eccedenza rispetto ai limiti stabiliti negli
articoli 32 e 33, salva sempre l'osservanza delle disposizioni
dell'articolo 37;
b) il trasporto di cose che, per il peso, determinino una
eccedenza rispetto ai limiti stabiliti nell'articolo 33, ove siano
addotti giustificati motivi;
c) la circolazione dei veicoli che, per speciali esigenze,
superino le dimensioni ed i pesi stabiliti negli articoli 32 e 33.
Per le autostrade l'autorizzazione e' data dal Ministero dei
trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione.
L'autorizzazione e' data per determinati periodi di tempo o per
piu' trasporti di volta in volta.
Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi
prestabiliti e la scorta della polizia della strada".
L'articolo 18 del regolamento per l'esecuzione del testo unico e'
abrogato. Il Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro
per l'interno e con il Ministro per i lavori pubblici, provvedera'
con propri decreti per l'applicazione delle norme contenute nel
presente articolo.
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