Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 313 del 05/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 26 maggio 1976 n. 138)
Nuove norme sugli autoveicoli industriali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo,  il secondo ed il terzo comma dell'articolo 10 del testo
unico  delle  norme  concernenti  la  disciplina  della  circolazione
stradale,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:
  "L'ufficio  provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti
in  concessione  competente  territorialmente nel luogo di inizio del
trasporto  od  ove  ha  sede  l'impresa proprietaria del veicolo puo'
autorizzare:
    a) il trasporto di cose indivisibili che, per le dimensioni o per
il peso, determinino una eccedenza rispetto ai limiti stabiliti negli
articoli  32  e  33,  salva  sempre  l'osservanza  delle disposizioni
dell'articolo 37;
    b)  il  trasporto  di  cose  che,  per  il  peso, determinino una
eccedenza  rispetto  ai  limiti stabiliti nell'articolo 33, ove siano
addotti giustificati motivi;
    c)  la  circolazione  dei  veicoli  che,  per  speciali esigenze,
superino le dimensioni ed i pesi stabiliti negli articoli 32 e 33.
  Per  le  autostrade  l'autorizzazione  e'  data  dal  Ministero dei
trasporti,  Direzione  generale  della  motorizzazione  civile  e dei
trasporti in concessione.
  L'autorizzazione  e'  data  per  determinati periodi di tempo o per
piu' trasporti di volta in volta.
  Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi
prestabiliti e la scorta della polizia della strada".
  L'articolo  18  del regolamento per l'esecuzione del testo unico e'
abrogato.  Il  Ministro  per i trasporti, di concerto con il Ministro
per  l'interno  e  con il Ministro per i lavori pubblici, provvedera'
con  propri  decreti  per  l'applicazione  delle  norme contenute nel
presente articolo.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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