Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 318 del 10/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 29 maggio 1976 n. 141)
Interpretazione autentica dell'articolo 17, quinto comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e modifica dell'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, concernenti il personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche e delle istituzioni educative.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il personale non insegnante non di ruolo degli istituti e scuole di
istruzione  secondaria ed artistica e delle istituzioni educative, e'
assunto   in  ruolo,  a  decorrere  dal  1  ottobre  1974,  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma quinto, della legge 30 luglio 1973, n. 477,
se  nell'anno  scolastico  1972-73  abbia  prestato  servizio,  senza
demerito,   con   incarico  a  tempo  indeterminato  conferito  anche
successivamente  all'inizio  del  predetto  anno  scolastico, purche'
l'incarico si riferisca a posti vacanti sia dal 1 ottobre 1972.
  Gli  incarichi  di  cui al primo comma dell'articolo 12 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  31  maggio  1974,  n.  420,  sono
conferiti a tempo indeterminato.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 maggio 1976

                                LEONE

                                                    MORO - MALFATTI -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 
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