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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La presente legge ha per oggetto:
a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e
privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e
sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonche' in
fognature, sul suolo e nel sottosuolo;
b) la formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo
scarico delle acque in materia di insediamenti;
c) l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognature
e depurazione;
d) la redazione di un piano generale di risanamento delle acque,
sulla base di piani regionali;
e) il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative e
quantitative dei corpi idrici.
Restano salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive integrazioni
e modificazioni.