Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 327 del 19/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 31 maggio 1976 n. 142)
Applicazione degli articoli 139, primo comma, e 47, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai funzionari della carriera diplomatica.
Applicazione degli articoli 139, primo comma, e 47, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai funzionari della carriera diplomatica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il combinato disposto del primo e secondo comma dell'articolo 139
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.
1077, e del settimo comma dell'articolo 47, dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica, che prevede, tra l'altro, che i
funzionari della carriera diplomatica che anteriormente alla data
dell'8 gennaio 1971 rivestivano il grado di primo segretario di
delegazione sono ammessi al concorso per la promozione al grado di
consigliere di legazione al compimento di nove anni e sei mesi di
servizio effettivo nella carriera diplomatica prescindendosi dai
requisiti di servizio prescritti dall'articolo 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si applica anche
ai funzionari della carriera diplomatica con anzianita' di carriera
non inferiore al 1 settembre 1965, sempre che fossero in possesso dei
requisiti prescritti per essere ammessi agli scrutini di promozione
al grado di primo segretario di legazione anteriormente all'8 gennaio
1971, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed anche se successivamente
promossi ad altro titolo.
I funzionari che si trovano nelle condizioni indicate al comma
precedente possono partecipare al concorso di promozione bandito per
l'anno 1975 a norma del terzo comma dell'articolo 96 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, purche' non ancora
espletato alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal
fine il termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso da parte dei funzionari suddetti e' prorogato di un mese a
decorrere dalla stessa data.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 maggio 1976
LEONE
MORO - RUMOR -
COLOMBO
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