Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 352 del 10/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 4 giugno 1976 n. 146)
Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.
Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La presente legge, in applicazione della direttiva del Consiglio
delle Comunita' europee n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975, istituisce
un regime di aiuti allo scopo di preservare e incrementare
l'attivita' agricola necessaria per il mantenimento di un livello
adeguato di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale
e delle sue risorse nelle zone montane ed in talune zone
svantaggiate, comprese nell'elenco comunitario allegato alla
direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 75/273/CEE del 28
aprile 1975.
Il regime di aiuti previsto dalla presente legge comprende le
seguenti misure:
a) concessione a favore degli imprenditori agricoli di una
indennita' compensativa annua per la durata di cinque anni
determinata entro i limiti ed alle condizioni stabiliti nei
successivi articoli 5 e 6;
b) concessione delle provvidenze previste dal titolo terzo della
legge 9 maggio 1975, n. 153, agli imprenditori agricoli che
presentano il piano di sviluppo di cui allo articolo 14 della stessa
legge a condizioni di maggior favore secondo quanto stabilito al
successivo articolo 10;
c) concessione di aiuti agli investimenti collettivi per la
produzione foraggera, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli
e alpeggi sfruttati in comune, nonche' per la produzione zootecnica,
alle condizioni di cui al successivo articolo 12;
d) concessione di aiuti agli investimenti in aziende che non
siano in grado di raggiungere il reddito comparabile di lavoro alle
condizioni di cui al successivo articolo 13.
Le regioni a statuto ordinario, ai sensi degli articoli 117 e 118
della Costituzione, disciplinano entro sei mesi con proprie leggi e
pongono in atto il regime di aiuti previsto dalla presente legge in
conformita' alle norme della stessa.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano provvedono, ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, a
norma dei rispettivi statuti speciali nonche' a norma della direttiva
comunitaria n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975.
Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le norme di cui al
quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 2, nonche' gli articoli 5,
28 e 62 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
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