Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 352 del 10/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 4 giugno 1976 n. 146)
Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  presente  legge,  in applicazione della direttiva del Consiglio
delle  Comunita' europee n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975, istituisce
un   regime   di  aiuti  allo  scopo  di  preservare  e  incrementare
l'attivita'  agricola  necessaria  per  il mantenimento di un livello
adeguato di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale
e   delle   sue   risorse  nelle  zone  montane  ed  in  talune  zone
svantaggiate,   comprese   nell'elenco   comunitario   allegato  alla
direttiva  del Consiglio delle Comunita' europee n. 75/273/CEE del 28
aprile 1975.
  Il  regime  di  aiuti  previsto  dalla  presente legge comprende le
seguenti misure:
    a)  concessione  a  favore  degli  imprenditori  agricoli  di una
indennita'   compensativa   annua   per  la  durata  di  cinque  anni
determinata   entro   i  limiti  ed  alle  condizioni  stabiliti  nei
successivi articoli 5 e 6;
    b)  concessione delle provvidenze previste dal titolo terzo della
legge   9  maggio  1975,  n.  153,  agli  imprenditori  agricoli  che
presentano  il piano di sviluppo di cui allo articolo 14 della stessa
legge  a  condizioni  di  maggior  favore secondo quanto stabilito al
successivo articolo 10;
    c)  concessione  di  aiuti  agli  investimenti  collettivi per la
produzione foraggera, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli
e  alpeggi sfruttati in comune, nonche' per la produzione zootecnica,
alle condizioni di cui al successivo articolo 12;
    d)  concessione  di  aiuti  agli  investimenti in aziende che non
siano  in  grado di raggiungere il reddito comparabile di lavoro alle
condizioni di cui al successivo articolo 13.
  Le  regioni  a statuto ordinario, ai sensi degli articoli 117 e 118
della  Costituzione,  disciplinano entro sei mesi con proprie leggi e
pongono  in  atto il regime di aiuti previsto dalla presente legge in
conformita' alle norme della stessa.
  Le  regioni  a  statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano  provvedono, ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, a
norma dei rispettivi statuti speciali nonche' a norma della direttiva
comunitaria n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975.
  Si  applicano  inoltre,  in  quanto compatibili, le norme di cui al
quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 2, nonche' gli articoli 5,
28 e 62 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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