Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 355 del 05/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 5 giugno 1976 n. 147)
Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali.
Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti indicati dalle
disposizioni di cui alla legge 9 ottobre 1967, numero 961 e
successive modificazioni, sono dovute le tasse portuali di cui al
capo III, titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive
modificazioni. La misura delle anzidette tasse portuali non potra'
eccedere, in alcun caso, il limite massimo di cui al primo comma
dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito
nella legge 16 aprile 1974, n. 117, e sara' determinata per ciascuno
dei porti interessati con le stesse procedure e con i medesimi
criteri di cui al terzo comma dell'articolo 2 del predetto
decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47.
I proventi delle tasse di cui al precedente comma saranno devoluti
per i due terzi agli enti indicati dalla legge 9 ottobre 1967, n. 961
e successive modificazioni, per l'assolvimento dei propri compiti, e
per un terzo allo Stato.
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