Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 356 del 10/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 5 giugno 1976 n. 147)
Nuove disposizioni per la finanza regionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per gli esercizi finanziari 1977-81 l'ammontare del fondo istituito
con  l'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' commisurato,
oltre  al  gettito  annuale  delle  quote  di  tributi  erariali  ivi
indicati,  ad  una quota del complesso delle entrate tributarie dello
Stato,  al  netto  dei  proventi  dei  dazi e diritti doganali, delle
entrate  fiscali dei monopoli, del lotto, delle lotterie e dei canoni
radio TV.
  Per  l'esercizio  finanziario  1976  la consistenza del fondo resta
determinata,   per   l'applicazione   della  presente  legge,  in  L.
767.495.200.000.
  Per  gli  esercizi successivi, la quota di cui al primo comma viene
determinata  in  modo  da  assicurare  che  in  ciascun  esercizio la
consistenza  del fondo non sia comunque inferiore a quella come sopra
determinata  per il 1976 e maggiorata dall'applicazione ad essa della
stessa  percentuale  di  incremento,  del  gettito  complessivo delle
entrate  indicate  al  primo  comma,  risultante  dalle previsioni di
entrata  del bilancio dello Stato di ogni anno finanziario rispetto a
quelle  dell'anno  finanziario  1976,  sulla  base  dei  progetti  di
bilancio presentati al Parlamento.
  La  consistenza  del  fondo  resta  determinata ai sensi del citato
articolo  8 qualora risulti superiore a quella calcolata ai sensi del
comma precedente.
  La  ripartizione  del  fondo,  determinato  ai sensi dei precedenti
commi,  viene  effettuata  in  modo  da attribuire ad ogni regione lo
stesso  ammontare  dell'anno  1976,  maggiorato in modo proporzionale
all'incremento del fondo stesso. Alle regioni tale ripartizione sara'
comunicata  entro  il 31 ottobre dell'esercizio precedente a ciascuno
degli anni 1977-81.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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