Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 361 del 22/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 5 giugno 1976 n. 147)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 241, concernente concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di un mutuo di lire 9.000 milioni all'Ente autonomo acquedotto pugliese per il ripianamento dei disavanzi di bilancio.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 241, concernente concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di un mutuo di lire 9.000 milioni all'Ente autonomo acquedotto pugliese per il ripianamento dei disavanzi di bilancio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 241,
concernente concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di
un mutuo di lire 9.000 milioni all'Ente autonomo acquedotto pugliese
per il ripianamento dei disavanzi di bilancio, con le seguenti
modificazioni:
Nel titolo, le parole: "lire 9.000 milioni" sono sostituite con le
parole: "lire 3.000 milioni".
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere un mutuo
all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, con sede in Bari, sino
ad un massimo di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1976,
per porlo in grado di provvedere al ripianamento dei disavanzi del
proprio bilancio.
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
Il mutuo sara' estinto in trentacinque annualita' a decorrere dal 1
gennaio successivo alla sua somministrazione o dalla data in cui
saranno prodotte le deleghe di cui al seguente articolo 3.
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
Il mutuo sara' somministrato in base a richiesta dell'Ente ed a
nulla osta del Ministero dei lavori pubblici e sara' assistito da
garanzia sussidiaria dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 maggio 1976
LEONE
MORO - GULLOTTI -
COLOMBO
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