Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 392 del 22/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 10 giugno 1976 n. 152)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, concernente elevazione del limite di eta' per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, concernente elevazione del limite di eta' per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266,
concernente l'elevazione del limite di eta' per il collocamento in
congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti
di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con le seguenti
modificazioni:
dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis. - In deroga a quanto previsto nell'articolo 1 e nel
primo comma dell'articolo 2 del presente decreto e per un periodo di
un anno a decorrere dalla entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i sottufficiali e i militari di
truppa del Corpo degli agenti di custodia e gli appuntati e i
militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza possono chiedere, con domanda da presentarsi nel
termine previsto per l'inoltro della documentazione pensionistica,
che nei loro confronti siano applicati i piu' bassi limiti di eta'
rispettivamente previsti dagli articoli 26 e 93 della legge 18
febbraio 1963, n. 173 e dall'articolo 3 della legge 11 dicembre 1971,
n. 1090.
In tal caso la cessazione dal servizio si considera ad ogni
effetto avvenuta per eta'".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 maggio 1976
LEONE
MORO - BONIFACIO -
STAMMATI - FORLANI
- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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