Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 392 del 22/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 10 giugno 1976 n. 152)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, concernente elevazione del limite di eta' per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266,
concernente  l'elevazione  del  limite di eta' per il collocamento in
congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti
di  custodia  e  dei  graduati  e  militari  di  truppa dell'Arma dei
carabinieri  e  del  Corpo  della guardia di finanza, con le seguenti
modificazioni:
    dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente:
    "Art.  3-bis. - In deroga a quanto previsto nell'articolo 1 e nel
primo  comma dell'articolo 2 del presente decreto e per un periodo di
un   anno  a  decorrere  dalla  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  i sottufficiali e i militari di
truppa  del  Corpo  degli  agenti  di  custodia  e  gli appuntati e i
militari  di  truppa  dell'Arma  dei  carabinieri  e  del Corpo della
guardia  di  finanza possono chiedere, con domanda da presentarsi nel
termine  previsto  per  l'inoltro della documentazione pensionistica,
che  nei  loro  confronti siano applicati i piu' bassi limiti di eta'
rispettivamente  previsti  dagli  articoli  26  e  93  della legge 18
febbraio 1963, n. 173 e dall'articolo 3 della legge 11 dicembre 1971,
n. 1090.
    In  tal  caso  la  cessazione  dal  servizio si considera ad ogni
effetto avvenuta per eta'".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 maggio 1976

                                LEONE

                                                   MORO - BONIFACIO -
                                                   STAMMATI - FORLANI
- COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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