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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' approvata la convenzione sulla legittimazione per matrimonio,
adottata dalla Commissione internazionale dello stato civile, firmata
a Roma il 10 settembre 1970, salva la riserva espressa dal
rappresentante italiano all'atto della sottoscrizione della
convenzione stessa.