Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 51 del 06/03/1976 (Pubblicata nella G.U. del 20 marzo 1976 n. 74)
Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il quarto e il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, sono sostituiti come segue:
  "Ai  fini  della  presente  legge  le  costruzioni  destinate  alla
navigazione da diporto sono denominate:
    unita' da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da
diporto;
    nave  da  diporto:  ogni  costruzione a vela, anche se con motore
ausiliario,  o  a  motore  destinata alla navigazione da diporto e di
stazza lorda superiore a 50 tonnellate;
    imbarcazione  da  diporto:  ogni costruzione a vela, anche se con
motore  ausiliario, o a motore, destinata alla navigazione da diporto
di  stazza  lorda  fino  a 50 tonnellate e che non sia compresa nella
categoria natanti;
    natante  da  diporto:  ogni  piccola  unita'  da  diporto  esente
dall'obbligo  di  iscrizione  nei  registri  tenuti  dalle  autorita'
competenti, come specificato nell'articolo 13 della presente legge.
  E'  unita' da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il
rapporto  tra  superficie  in  metri  quadri  delle  vele  di normale
navigazione  (escluse le vele di strallo e lo spinnaker) e la potenza
del motore in cavalli e' superiore a 2".
  L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50,
e' sostituito come segue:
  "Per  potenza  del motore, ai fini della presente legge, si intende
la  potenza  massima  di  esercizio  come  definita  con  decreto del
Ministro  per  la marina mercantile di concerto con il Ministro per i
trasporti.
  Con  decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con
il   Ministro  per  i  trasporti,  sono  emanate  le  norme  relative
all'omologazione,  al  collaudo ed all'accertamento della potenza dei
motori.  La  fabbrica costruttrice rilascia, per ciascun esemplare di
motore  di  una  serie  il  cui  prototipo  sia  stato omologato, una
dichiarazione  attestante che detto esemplare e' conforme in tutte le
sue parti al tipo omologato.
  Di tale dichiarazione, che deve essere redatta su modello stabilito
con  il  decreto  di  cui  al  comma  precedente,  la fabbrica che la
rilascia assume piena responsabilita' civile e penale.
  L'autorita'  che  ha  proceduto  all'omologazione  ha  facolta'  di
sottoporre ad accertamenti di controllo i motori omologati.
  Gli  accertamenti possono essere effettuati sia presso le fabbriche
costruttrici,  sia  presso  le sedi di vendita situate nel territorio
nazionale.
  Gli  accertamenti  sono  compiuti  da funzionari muniti di apposita
delega  ministeriale; i funzionari hanno libero accesso nei locali di
costruzione  o  di  vendita  e  provvedono  al  prelievo  di campioni
disponendo per la effettuazione delle prove.
  Le  prove di accertamento sono effettuate in contraddittorio con il
costruttore  o con il venditore, oppure con persona munita dei poteri
di  rappresentanza  dell'uno  o  dell'altro,  i relativi oneri sono a
carico  del  titolare  dell'impianto  di  costruzione  e del punto di
vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.
  L'efficacia  della  omologazione puo' essere sospesa dall'autorita'
che l'ha rilasciata in caso di accertata difformita', anche parziale,
di uno o piu' esemplari della serie rispetto al tipo omologato.
  L'omologazione  puo' essere revocata quando sia stato adottato piu'
di un provvedimento di sospensione".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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