Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 51 del 06/03/1976 (Pubblicata nella G.U. del 20 marzo 1976 n. 74)
Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto.
Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il quarto e il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, sono sostituiti come segue:
"Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla
navigazione da diporto sono denominate:
unita' da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da
diporto;
nave da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore
ausiliario, o a motore destinata alla navigazione da diporto e di
stazza lorda superiore a 50 tonnellate;
imbarcazione da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con
motore ausiliario, o a motore, destinata alla navigazione da diporto
di stazza lorda fino a 50 tonnellate e che non sia compresa nella
categoria natanti;
natante da diporto: ogni piccola unita' da diporto esente
dall'obbligo di iscrizione nei registri tenuti dalle autorita'
competenti, come specificato nell'articolo 13 della presente legge.
E' unita' da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il
rapporto tra superficie in metri quadri delle vele di normale
navigazione (escluse le vele di strallo e lo spinnaker) e la potenza
del motore in cavalli e' superiore a 2".
L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50,
e' sostituito come segue:
"Per potenza del motore, ai fini della presente legge, si intende
la potenza massima di esercizio come definita con decreto del
Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i
trasporti.
Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con
il Ministro per i trasporti, sono emanate le norme relative
all'omologazione, al collaudo ed all'accertamento della potenza dei
motori. La fabbrica costruttrice rilascia, per ciascun esemplare di
motore di una serie il cui prototipo sia stato omologato, una
dichiarazione attestante che detto esemplare e' conforme in tutte le
sue parti al tipo omologato.
Di tale dichiarazione, che deve essere redatta su modello stabilito
con il decreto di cui al comma precedente, la fabbrica che la
rilascia assume piena responsabilita' civile e penale.
L'autorita' che ha proceduto all'omologazione ha facolta' di
sottoporre ad accertamenti di controllo i motori omologati.
Gli accertamenti possono essere effettuati sia presso le fabbriche
costruttrici, sia presso le sedi di vendita situate nel territorio
nazionale.
Gli accertamenti sono compiuti da funzionari muniti di apposita
delega ministeriale; i funzionari hanno libero accesso nei locali di
costruzione o di vendita e provvedono al prelievo di campioni
disponendo per la effettuazione delle prove.
Le prove di accertamento sono effettuate in contraddittorio con il
costruttore o con il venditore, oppure con persona munita dei poteri
di rappresentanza dell'uno o dell'altro, i relativi oneri sono a
carico del titolare dell'impianto di costruzione e del punto di
vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.
L'efficacia della omologazione puo' essere sospesa dall'autorita'
che l'ha rilasciata in caso di accertata difformita', anche parziale,
di uno o piu' esemplari della serie rispetto al tipo omologato.
L'omologazione puo' essere revocata quando sia stato adottato piu'
di un provvedimento di sospensione".
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