Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 52 del 06/03/1976 (Pubblicata nella G.U. del 22 marzo 1976 n. 75)
Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.
Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per la costruzione a
cura degli istituti autonomi per le case popolari di alloggi da
assegnare in locazione semplice al personale civile e militare della
pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo
forestale dello Stato in attivita' di servizio. Tali alloggi
rimangono di proprieta' dello Stato.
Il programma e la localizzazione degli interventi - da realizzare
su aree destinate dai comuni, nei propri strumenti urbanistici,
all'edilizia residenziale pubblica e, ove possibile, integrati nei
progetti redatti ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 - sono
predisposti dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i
Ministri per l'interno, per la difesa, per le finanze, per la grazia
e giustizia e per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato per
l'edilizia residenziale.
I canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti
autonomi delle case popolari per le spese di gestione saranno
stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto
con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri interessati e il
comitato per l'edilizia residenziale.
Gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati ad
assumere impegni fino a concorrenza dell'importo indicato al primo
comma del presente articolo e a provvedere a tutte le operazioni
relative alla acquisizione delle aree e all'appalto delle opere da
realizzare, comprese le opere di urbanizzazione.
Per l'acquisizione delle aree e la esecuzione delle opere di
urbanizzazione si procedera', ove necessario, previa delega dei
comuni interessati.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
