Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 52 del 06/03/1976 (Pubblicata nella G.U. del 22 marzo 1976 n. 75)
Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la spesa di lire 125 miliardi per la costruzione a
cura  degli  istituti  autonomi  per  le  case popolari di alloggi da
assegnare  in locazione semplice al personale civile e militare della
pubblica  sicurezza,  dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo  della
guardia  di  finanza,  del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo
forestale   dello  Stato  in  attivita'  di  servizio.  Tali  alloggi
rimangono di proprieta' dello Stato.
  Il  programma  e la localizzazione degli interventi - da realizzare
su  aree  destinate  dai  comuni,  nei  propri strumenti urbanistici,
all'edilizia  residenziale  pubblica  e, ove possibile, integrati nei
progetti  redatti  ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 - sono
predisposti  dal  Ministro  per  i lavori pubblici, di concerto con i
Ministri  per l'interno, per la difesa, per le finanze, per la grazia
e giustizia e per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato per
l'edilizia residenziale.
  I  canoni  di locazione e la quota annua da destinare agli istituti
autonomi  delle  case  popolari  per  le  spese  di  gestione saranno
stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto
con  il  Ministro  per il tesoro, sentiti i Ministri interessati e il
comitato per l'edilizia residenziale.
  Gli  istituti  autonomi  per  le  case popolari sono autorizzati ad
assumere  impegni  fino  a concorrenza dell'importo indicato al primo
comma  del  presente  articolo  e  a provvedere a tutte le operazioni
relative  alla  acquisizione  delle aree e all'appalto delle opere da
realizzare, comprese le opere di urbanizzazione.
  Per  l'acquisizione  delle  aree  e  la  esecuzione  delle opere di
urbanizzazione  si  procedera',  ove  necessario,  previa  delega dei
comuni interessati.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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