Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 557 del 10/08/1976 (Pubblicata nella G.U. del 14 agosto 1976 n. 214)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, recante norme urgenti per
l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
Nell'articolo 1, al primo comma, le parole: "per la durata di mesi
tre, e comunque non oltre la data di attuazione degli", sono
sostituite con le seguenti: "per la durata di mesi sei, salvo che
prima di tale scadenza non entrino in vigore gli"; dopo le parole:
"dei ruoli tecnici" sono aggiunte le parole: "e sanitari" e dopo le
parole: "capi reparto", sono aggiunte le parole: "dai vice capi
reparto".
Nell'articolo 6, il primo comma e' sostituito col seguente:
"Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che presta
servizio in turni continuativi nelle giornate festive e' corrisposto,
a decorrere dal 1 luglio 1976, un compenso di L. 405 per ogni ora di
lavoro svolta nel giorno festivo".
Nell'articolo 7, le parole: "legge 18 dicembre 1975, n. 613" sono
sostituite con le seguenti: "legge 18 novembre 1975, n. 613".
Dopo l'articolo 7 e' aggiunto il seguente:
Art. 7-bis. - "Il Ministro per l'interno, al fine di un piu'
sollecito completamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e' autorizzato a provvedere mediante concorso per titoli
integrato da un colloquio e da una prova pratica
tecnico-attitudinale, riservato ai vigili volontari ausiliari in
congedo, alla copertura dei posti nella qualifica di vigile di cui
alla lettera d) della tabella A della: legge 27 dicembre 1973, n.
850, comunque vacanti alla data del relativo bando, nonche' di quelli
che dovessero rendersi disponibili alla data di approvazione della
graduatoria dei vincitori del concorso stesso.
I posti disponibili saranno messi a concorso specificamente per
singole sedi di servizio, in corrispondenza delle esigenze di
organico delle stesse preventivamente accertate con decreto del
Ministro per l'interno per ciascun comando provinciale e relativi
distaccamenti.
Potranno partecipare al concorso coloro che alla data fissata per
la presentazione delle domande non abbiano superato il 26° anno di
eta', siano in possesso della piena e incondizionata idoneita' fisica
e che, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996,
siano stati richiamati in servizio temporaneo per pubbliche calamita'
o eventi eccezionali per almeno 30 giorni o per altre particolari
necessita', ma in tal caso per un periodo di tempo complessivo non
inferiore ai sessanta giorni.
I vincitori saranno assegnati, con l'obbligo di risiedervi, alla
sede per la quale hanno concorso e non potranno da questa essere
trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo
di cinque anni.
Una commissione, nominata con decreto del Ministro per l'interno e
composta dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, con funzione di presidente, dal comandante delle scuole
centrali antincendi, da un funzionario della carriera direttiva del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a
primo dirigente e da un funzionario dell'Amministrazione civile
dell'interno con qualifica non inferiore a primo dirigente, tutti con
funzione di componenti, nonche' da un funzionario del Ministero
dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione o
equiparata, con funzione di segretario, stabilira' i criteri di
massima per la valutazione dei titoli, nonche' le modalita' di
effettuazione del colloquio e della prova pratica
tecnico-attitudinale.
Per l'espletamento del concorso, apposite commissioni, nominate con
decreto del Ministro per l'interno per ciascuna regione,
procederanno, sulla base dei criteri di valutazione dei titoli e
delle modalita' di effettuazione del colloquio e della prova pratica
tecnicoattitudinale, stabiliti come al comma precedente, allo esame
delle domande presentate per i posti messi a concorso per i comandi
provinciali facenti parte della regione e, conseguentemente, alla
valutazione dei titoli ed allo svolgimento del colloquio e della
prova pratica tecnico-attitudinale.
Le commissioni saranno presiedute dall'ispettore regionale o
interregionale dei vigili del fuoco, e composte dal comandante
provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo di regione, da un
funzionario della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco con qualifica non inferiore a ispettore capo aggiunto, e da
un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica
non inferiore a direttore di divisione, tutti con funzione di
componenti, nonche' da un funzionario del Ministero dell'interno con
qualifica non inferiore a consigliere o equiparata, con funzione di
segretario".
Nell'articolo 8, il primo comma e' sostituito col seguente:
"All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per
l'esercizio finanziario 1976, valutato in lire 2 miliardi
980.000.000, si provvede, quanto a lire 2 miliardi 580.000.000 con
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo
stesso anno finanziario, e quanto a L. 400.000.000, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3006
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per
l'anno finanziario medesimo".
Nella tabella allegata le lettere c) e d) sono sostituite con le
seguenti:
c)
Capo reparto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Vice capo reparto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Capo squadra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
d)
Vigile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 agosto 1976
LEONE
ANDREOTTI - COSSIGA - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
