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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 751 del 12/11/1976 (Pubblicata nella G.U. del 15 novembre 1976 n. 304)
Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria.
Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nei casi in cui il reddito complessivo lordo dichiarato per l'anno
1974 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche era
comprensivo dei redditi della moglie del dichiarante ciascuno dei
coniugi puo' chiedere che l'imposta sia applicata separatamente nei
propri confronti, presentando apposita dichiarazione, a norma del
successivo articolo 2 e nel termine ivi stabilito, allo stesso
ufficio delle imposte al quale era stata presentata la dichiarazione
unica. In tale caso, ancorche' la richiesta sia stata fatta da uno
solo dei coniugi, l'imposta si; applica separatamente sul reddito
complessivo netto di ciascuno di essi.
I redditi dei figli minori, ancorche' conviventi con uno solo dei
coniugi, sono imputati a ciascuno di questi per meta' del loro
ammontare.
Gli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, risultanti dai documenti
allegati alla dichiarazione unica presentata nell'anno 1975, nonche'
quelli previsti dallo articolo 85 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono deducibili dal reddito
complessivo del coniuge che li ha sostenuti; quelli sostenuti dai
figli minori sono deducibili da ciascun coniuge per meta' del loro
ammontare.
Sull'imposta corrispondente al reddito complessivo netto di ciascun
coniuge si applicano per intero la detrazione di cui al n. 1 e per la
meta' quelle di cui al n. 3 dell'articolo 15 del suddetto decreto; le
detrazioni di cui agli articoli 16 e 18 del decreto medesimo si
applicano nella misura spettante a ciascuno dei coniugi. Dall'imposta
stessa si scomputano le ritenute di acconto operate sui redditi di
ciascuno dei coniugi e, per meta' del loro ammontare, quelle operate
sui redditi dei figli minori.
Le somme gia' pagate per l'imposta sul reddito delle persone
fisiche iscritta a ruolo per l'anno 1974 si detraggono dall'imposta
liquidata nei confronti del marito a norma dei commi precedenti.
All'imposta determinata ai sensi dei commi precedenti nei confronti
di ciascuno dei coniugi non si applica l'ulteriore detrazione
prevista dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio
1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto
1974, n. 384.
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