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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 698,
concernente integrazione dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1976,
n. 183, con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
Art. 1. - Dopo il quarto comma dell'articolo 5 della legge 2
maggio 1976, n. 183, sono aggiunti i seguenti:
"I membri del consiglio di amministrazione designati dalle
regioni, di cui al precedente comma, non possono essere prescelti tra
i consiglieri regionali.
Per la prima costituzione del consiglio di amministrazione
della Cassa per il Mezzogiorno, ove alcune delle regioni di cui al
quarto comma del presente articolo non abbiano provveduto alla
designazione dell'esperto di cui al terzo comma dell'articolo
medesimo, o abbiano designato un consigliere regionale, si intende
designato il dirigente piu' anziano nella qualifica dell'assessorato
preposto ai problemi della programmazione e dello sviluppo economico
della regione inadempiente. Il componente del consiglio di
amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno cosi' designato decade
automaticamente dalla nomina non appena la regione interessata
provveda alla designazione dell'esperto di sua competenza".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 novembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - DE MITA
Visto, il
Guardasigilli: BONIFACIO