Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 78 del 16/03/1976 (Pubblicata nella G.U. del 8 aprile 1976 n. 93)
Modifica del quarto comma dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, cosi' come modificato dall'articolo 51, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il personale delle carriere ausiliarie del Ministero degli affari esteri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  quarto comma dell'articolo 130 del decreto del Presidente della
Repubblica  5  gennaio 1967, n. 18, nel testo di cui all'articolo 51,
terzo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, e' sostituito dal seguente:
  "Gli impiegati delle carriere ausiliarie possono essere destinati a
prestare  servizio  presso  gli  uffici all'estero per un periodo non
superiore a dieci anni ed entro un limite massimo complessivo fissato
dal  regolamento,  sempre  che  abbiano  compiuto  un anno e mezzo di
servizio  presso  l'amministrazione  centrale.  Dopo  un  periodo  di
servizio  all'estero  non possono esservi nuovamente destinati se non
dopo un periodo di almeno due anni di servizio al Ministero".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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