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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691,
recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti
petroliferi e del gas metano per autotrazione, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 6 il primo comma e' sostituito dal seguente:
"E' vietato l'impiego di benzolo, toluolo e xiloli nonche' degli
idrocarburi paraffinici, oleofinici o naftenici come carburanti o
lubrificanti, sia da soli che in miscela tra loro o con prodotti
petroliferi".
All'articolo 8, al primo comma, dopo la parola: "CV", e' aggiunta
la seguente: "fiscali";
all'ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"Gli aumenti derivanti dal presente comma si applicano alle tasse
di circolazione corrisposte successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto".
Dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 9-bis. - Per gli autoveicoli e i loro rimorchi, per i quali
il peso complessivo a pieno carico e conseguentemente la portata
utile siano modificati senza l'obbligo di preventivo aggiornamento
della carta di circolazione, in virtu' dei decreti del Ministro per i
trasporti, emanati ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 maggio
1976, n. 313, la portata cui va commisurata la tassa di circolazione,
in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 2 del
testo unico delle tasse automobilistiche, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e' quella
risultante dall'applicazione dei decreti ministeriali predetti.
La norma di cui al precedente comma non si applica per gli
autoveicoli e i loro rimorchi, per i quali risulti espressamente
annotato sulla carta di circolazione che le disposizioni di cui ai
suddetti decreti ministeriali non hanno effetto nei loro confronti.
La diversa misura della tassa di circolazione eventualmente
derivante dalla variazione di portata, disposta dai decreti
ministeriali indicati ai precedenti commi, ha effetto per le tasse
corrisposte successivamente alla data di applicazione dei decreti
stessi.
Il peso complessivo a pieno carico e l'eventuale peso potenziale
dei veicoli e le relative portate, nonche' il peso rimorchiabile
delle motrici, quali risultano dall'applicazione dei decreti
ministeriali richiamati ai precedenti commi, sostituiscono le
corrispondenti caratteristiche indicate sulla carta di circolazione
anche agli effetti dell'applicazione del testo unico delle norme
sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.
Art. 9-ter. - Per gli autoveicoli e gli autoscafi omologati o
approvati a partire dal 1 luglio 1977, la formula per la
determinazione della potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto
o a ciclo Diesel a quattro tempi, di cui al punto 1) dell'articolo 3
del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39,
e' sostituita dalla seguente:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
dove:
n = numero dei cilindri;
V = volume di un cilindro (area dello stantuffo moltiplicata per
la corsa) espressa in cm3.
Immutata rimane la determinazione della potenza ai fini fiscali dei
motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a due tempi, risultante dal
combinato disposto dei punti 1) e 2) dell'articolo 3 del testo unico
richiamato al comma precedente.
A partire dal 1 luglio 1977, la formula per la determinazione della
potenza ai fini fiscali dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a
quattro tempi, stabilita dal primo comma del presente articolo, si
applica, se piu' favorevole, anche agli autoveicoli e agli autoscafi
omologati o approvati anteriormente alla predetta data, a domanda
degli intestatari dei relativi documenti di circolazione e previo
aggiornamento dei documenti stessi da parte dei competenti uffici".