Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 859 del 18/12/1976 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1976 n. 347)
Regolarizzazione delle posizioni contributive dei lavoratori di Campione d'Italia nelle assicurazioni contro la tubercolosi e per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Regolarizzazione delle posizioni contributive dei lavoratori di Campione d'Italia nelle assicurazioni contro la tubercolosi e per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, che
abbiano richiesto o richiedano, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la regolarizzazione, nei confronti
dei propri dipendenti e nei limiti dei termini di prescrizione, delle
posizioni contributive nell'assicurazione per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti, rispettivamente, presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale e presso l'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo a seconda
del settore di appartenenza, e nell'assicurazione contro la
tubercolosi, sono tenuti, per il ritardato versamento dei contributi,
al pagamento dei soli interessi legali.
Per i periodi di attivita' lavorativa per i quali non e'
consentita, per sopravvenuta prescrizione contributiva, la
regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori nell'assicurazione
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i datori di lavoro
di cui al comma precedente o gli stessi lavoratori interessati che
abbiano richiesto o richiedano all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo o all'Istituto nazionale
della previdenza sociale l'applicazione dell'articolo 13 della legge
12 agosto 1962, n. 1338, sono tenuti al pagamento del 50 per cento
della riserva matematica di cui all'ultimo comma del citato articolo
13.
Il pagamento delle somme comunque dovute agli istituti
previdenziali interessati per la regolarizzazione dei periodi di cui
ai precedenti commi puo' essere dilazionato, a domanda, in non piu'
di sessanta rate mensili all'interesse del 5 per cento annuo.
I datori di lavoro che abbiano usufruito delle agevolazioni della
presente legge non potranno in futuro richiedere nei confronti degli
stessi lavoratori l'esonero dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e dall'assicurazione
contro la tubercolosi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - ANSELMI -
STAMMATI
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