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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 1, 6 e 7 della
legge 22 luglio 1975, n. 382, con le modalita' di cui all'articolo 8,
sono rinnovate per la durata di 6 mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 novembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - COSSIGA -
STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO