Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 127 del 04/04/1977 (Pubblicata nella G.U. del 19 aprile 1977 n. 105)
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre 1965, n. 1656, e' sostituito dal seguente:
  "Hanno   diritto  al  soggiorno  permanente  nel  territorio  della
Repubblica  i  cittadini  di uno Stato membro delle Comunita' europee
gia'   stabiliti   o  che  desiderino  stabilirsi  nel  medesimo  per
esercitarvi un'attivita' indipendente.
  Tale  diritto  e'  altresi'  riconosciuto,  quale  che  sia la loro
cittadinanza:
    a) al coniuge ed ai figli di eta' inferiore agli anni ventuno;
    b)  agli  ascendenti  e  discendenti  delle  persone  di  cui  al
precedente  comma  e  del  coniuge  di tali cittadini che sono a loro
carico.
  Ai  fini  del riconoscimento del diritto al soggiorno, la autorita'
di  pubblica  sicurezza  del  luogo  ove le persone di cui al primo e
secondo  comma  si  stabiliscono,  rilascia  un  documento denominato
"carta  di soggiorno di cittadino di uno Stato membro delle Comunita'
europee",  conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per
l'interno.  Tale  documento  e'  valido per tutto il territorio della
Repubblica,  ha  una durata di cinque anni a decorrere dalla data del
rilascio ed e' automaticamente rinnovabile.
  Le  interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi
o    le    assenze   dal   territorio   della   Repubblica   motivate
dall'assolvimento di obblighi militari non firmano la validita' della
carta di soggiorno.
  La  carta  di  soggiorno  in  corso  di  validita'  non puo' essere
ritirata ai cittadini di cui al primo comma per il solo fatto che non
esercitano  piu'  un'attivita'  in  seguito ad incapacita' temporanea
dovuta ad una malattia o ad un infortunio.
  Alle  persone di cui alle lettere a) e b) del secondo comma che non
siano  cittadini  di  uno  Stato  membro  delle  Comunita' europee e'
rilasciato  un  documento  di  soggiorno di validita' uguale a quella
della  carta  di soggiorno rilasciata al cittadino della cui famiglia
fanno parte.
  Per  il  rilascio  della  carta  e  del documento di soggiorno, gli
interessati  possono essere invitati ad esibire il documento in forza
del  quale  sono entrati nel territorio della Repubblica ed a fornire
la  prova  che rientrano nella categoria di persone indicate al primo
od al secondo comma del presente articolo.
  I  documenti  di  soggiorno,  nonche'  i documenti ed i certificati
necessari  per  il  loro rilascio o rinnovo, concessi ai cittadini di
uno  Stato  membro  delle  Comunita'  europee,  vengono  rilasciati e
rinnovati gratuitamente".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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