Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 17 del 08/02/1977 (Pubblicata nella G.U. del 9 febbraio 1977 n. 37)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 799, recante sanzioni per i trasgressori alle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge  10 dicembre 1976, n. 799, recante sanzioni per i
trasgressori  alle  norme  comunitarie  relative  all'adeguamento del
potenziale viticolo alle esigenze del mercato, e' convertito in legge
con le seguenti modificazioni:
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

    Fino  al  30 novembre 1978 l'impianto o il reimpianto di viti per
uve  da vino e' subordinato ad apposita autorizzazione dell'autorita'
regionale   competente,   che  la  rilascia  con  l'osservanza  delle
disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1162/76 del consiglio del
17 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni.
  Qualora  l'impianto  o il reimpianto siano effettuati in violazione
di  quanto  previsto  nel  comma  precedente  o  non  siano  conformi
all'autorizzazione   ottenuta,   la  competente  autorita'  regionale
dispone  rispettivamente  la  estirpazione delle viti il cui impianto
non   sia   stato  autorizzato  o  l'adeguamento  dell'impianto  alle
prescrizioni recate dall'autorizzazione.
  Ove  il trasgressore non ottemperi a quanto disposto nel precedente
comma  entro  il termine fissato dall'autorita' regionale competente,
quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico
del trasgressore stesso il relativo costo.
  Le  attribuzioni  previste  nei commi precedenti sono affidate alle
regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

  La  presente  legge,  munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 febbraio 1977

                                LEONE

                                                  ANDREOTTI - MARCORA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022