Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 17 del 08/02/1977 (Pubblicata nella G.U. del 9 febbraio 1977 n. 37)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 799, recante sanzioni per i trasgressori alle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 799, recante sanzioni per i trasgressori alle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 799, recante sanzioni per i
trasgressori alle norme comunitarie relative all'adeguamento del
potenziale viticolo alle esigenze del mercato, e' convertito in legge
con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
Fino al 30 novembre 1978 l'impianto o il reimpianto di viti per
uve da vino e' subordinato ad apposita autorizzazione dell'autorita'
regionale competente, che la rilascia con l'osservanza delle
disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1162/76 del consiglio del
17 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora l'impianto o il reimpianto siano effettuati in violazione
di quanto previsto nel comma precedente o non siano conformi
all'autorizzazione ottenuta, la competente autorita' regionale
dispone rispettivamente la estirpazione delle viti il cui impianto
non sia stato autorizzato o l'adeguamento dell'impianto alle
prescrizioni recate dall'autorizzazione.
Ove il trasgressore non ottemperi a quanto disposto nel precedente
comma entro il termine fissato dall'autorita' regionale competente,
quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico
del trasgressore stesso il relativo costo.
Le attribuzioni previste nei commi precedenti sono affidate alle
regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano.
La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 febbraio 1977
LEONE
ANDREOTTI - MARCORA
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