Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 209 del 05/05/1977 (Pubblicata nella G.U. del 21 maggio 1977 n. 137)
Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità.
Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma
dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per
l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n.
1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n.
50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita' e'
elevato da lire 11.000 milioni a lire 15.000 milioni.
Il limite di spesa di lire 7.050 milioni, previsto dal primo comma
dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1971, n. 582, per
l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire
9.050 milioni.
Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma
dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la
concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del
citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato, a
lire, 3.230 milioni.
La maggiore spesa prevista dal primo e secondo comma del presente
articolo sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per lo anno 1977; quella di cui al terzo comma
in quello del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per l'anno 1977.
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