Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 21 del 04/02/1977 (Pubblicata nella G.U. del 14 febbraio 1977 n. 20)
Norme riguardanti i contratti e gli assegni biennali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'importo   annuo   dei   contratti   di  cui  all'articolo  5  del
decreto-legge  1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni,
nella  legge  30 novembre 1973, n. 766, e' elevato, a decorrere dal 1
luglio 1976, a lire 3 milioni 400.000.
  A  decorrere  dalla stessa data l'importo degli assegni biennali di
formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 dello stesso
decreto-legge  e'  elevato  a  lire 2 milioni 700.000. I vincitori di
assegni  biennali  di  formazione  scientifica  e didattica che siano
docenti  di  altri  ordini  di  scuola  o dipendenti di enti pubblici
culturali  o  di  ricerca,  hanno  diritto  ad  essere  collocati  in
aspettativa  senza  assegni  per  la  durata  dell'assegno  biennale.
L'aspettativa  non  puo'  essere  rinnovata per il biennio di proroga
dell'assegno.
  Salvo   quanto   stabilito   dal   comma  12  dell'articolo  5  del
decreto-legge  1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni,
nella  legge 30 novembre 1973, n. 766, ai beneficiari dei contratti e
degli  assegni  di  cui  ai  precedenti commi non compete alcun altro
assegno,  indennita'  o  compenso  stabiliti  dalle norme vigenti per
coloro   che  siano  dipendenti  pubblici  o  privati,  ivi  comprese
l'indennita'  integrativa  speciale di cui alla legge 27 maggio 1959,
n. 324, e le quote di aggiunta di famiglia.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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