Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 28 del 21/02/1977 (Pubblicata nella G.U. del 22 febbraio 1977 n. 49)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 849, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 849, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 849,
concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di
locazione e di sublocazione degli immobili urbani, con la seguente
modificazione:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani in
corso alla data del 31 dicembre 1976 sono prorogati fino al 30 giugno
1977 e, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo,
pensione o locanda, fino alla data di cui al successivo articolo 2.
Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si
applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori e
subconduttori che abbiano un reddito complessivo netto non superiore
a cinque milioni e cinquecentomila lire. Il reddito complessivo si
intende riferito alla somma dei redditi imputati al locatario e a
tutti i soggetti di imposta che abbiano residenza anagrafica
nell'alloggio in locazione.
Sino alla predetta data del 30 giugno 1977 continuano ad
applicarsi, anche per i canoni e l'esecuzione dei provvedimenti di
rilascio, le disposizioni del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228,
convertito nella legge 22 maggio 1976, n. 349, nonche' le altre
disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione
di immobili urbani".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 febbraio 1977
LEONE
ANDREOTTI - BONIFACIO -
DONAT-CATTIN - ANTONIOZZI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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