Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 29 del 21/02/1977 (Pubblicata nella G.U. del 22 febbraio 1977 n. 49)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, concernente norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, concernente norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850,
concernente norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi
civili, dei sordomuti e degli invalidi civili con le seguenti
modificazioni:
L'articolo 1 e sostituito dal seguente:
"Con decorrenza dal 1 gennaio 1977, i limiti di reddito di cui
agli articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114,
quali modificati con il secondo comma dell'articolo 7 della legge 3
giugno 1975, n. 160, sono elevati, per i ciechi assoluti, per i
sordomuti e per i mutilati e invalidi civili assoluti di cui
all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, da lire 1.560.000
a L. 3.120.000 e vengono annualmente aumentati in misura pari
all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale".
L'articolo 2 e' soppresso.
L'articolo 3 e' soppresso.
Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 3-bis. - Con decorrenza dalla data indicata nell'articolo 1,
il limite di reddito di cui al secondo comma dell'articolo 8 del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile
1974, n. 114, quale modificato dal secondo comma dell'articolo 7
della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' elevato per la concessione
dell'assegno di accompagnamento ai mutilati e invalidi civili di eta'
inferiore ai 18 anni, non deambulanti, da L. 1.560.000 a L. 3.120.000
e viene annualmente aumentato in misura pari all'aumento annuo
dell'importo della pensione sociale.
La condizione del possesso del reddito non superiore al limite
indicato nel precedente comma deve intendersi riferita, nel caso che
i rappresentanti legali siano i genitori, a quello di essi che
risulta possessore del reddito piu' elevato.
Se il nucleo familiare annovera figli minori degli anni 18 i limiti
di reddito di cui al primo comma del presente articolo si intendono
aumentati di L. 500.000 per ogni figlio a carico.
I limiti si intendono raddoppiati qualora nello stesso nucleo
familiare vi sia piu' di un minore invalido non deambulante.
Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381,
e successive modificazioni, e' abrogato, fermi restando i limiti di
reddito indicati all'articolo 1 del presente decreto".
"Art. 3-ter. - Gli organi preposti alla concessione di benefici
economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti
hanno facolta', in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle
condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la
eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del
mese successivo alla data del relativo provvedimento.
Non puo' essere chiesta la restituzione delle somme dovute dai
ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, nei confronti dei quali
sia stata disposta la revoca dei benefici anteriormente all'entrata
in vigore del presente decreto".
All'articolo 4, primo comma, le parole: "10.000 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "30.000 milioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 febbraio 1977
LEONE
ANDREOTTI - COSSIGA -
MORLINO - STAMMATI -
ANSELMI - DAL FALCO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
1947
1948
1949
1950
1951
1952
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