Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 29 del 21/02/1977 (Pubblicata nella G.U. del 22 febbraio 1977 n. 49)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, concernente norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850,
concernente  norme  relative  al trattamento assistenziale dei ciechi
civili,  dei  sordomuti  e  degli  invalidi  civili  con  le seguenti
modificazioni:
    L'articolo 1 e sostituito dal seguente:
    "Con  decorrenza  dal  1 gennaio 1977, i limiti di reddito di cui
agli  articoli  6,  8  e  10  del  decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 16 aprile 1974, n. 114,
quali  modificati  con il secondo comma dell'articolo 7 della legge 3
giugno  1975,  n.  160,  sono  elevati,  per i ciechi assoluti, per i
sordomuti  e  per  i  mutilati  e  invalidi  civili  assoluti  di cui
all'articolo  12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, da lire 1.560.000
a  L.  3.120.000  e  vengono  annualmente  aumentati  in  misura pari
all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale".
  L'articolo 2 e' soppresso.
  L'articolo 3 e' soppresso.
  Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
  "Art.  3-bis. - Con decorrenza dalla data indicata nell'articolo 1,
il  limite  di  reddito  di  cui al secondo comma dell'articolo 8 del
decreto-legge  2  marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile
1974,  n.  114,  quale  modificato  dal secondo comma dell'articolo 7
della  legge  3  giugno  1975,  n. 160, e' elevato per la concessione
dell'assegno di accompagnamento ai mutilati e invalidi civili di eta'
inferiore ai 18 anni, non deambulanti, da L. 1.560.000 a L. 3.120.000
e  viene  annualmente  aumentato  in  misura  pari  all'aumento annuo
dell'importo della pensione sociale.
  La  condizione  del  possesso  del  reddito non superiore al limite
indicato  nel precedente comma deve intendersi riferita, nel caso che
i  rappresentanti  legali  siano  i  genitori,  a  quello di essi che
risulta possessore del reddito piu' elevato.
  Se il nucleo familiare annovera figli minori degli anni 18 i limiti
di  reddito  di cui al primo comma del presente articolo si intendono
aumentati di L. 500.000 per ogni figlio a carico.
  I  limiti  si  intendono  raddoppiati  qualora  nello stesso nucleo
familiare vi sia piu' di un minore invalido non deambulante.
  Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381,
e  successive  modificazioni, e' abrogato, fermi restando i limiti di
reddito indicati all'articolo 1 del presente decreto".
  "Art.  3-ter.  -  Gli  organi preposti alla concessione di benefici
economici  a  favore  dei  ciechi civili, invalidi civili e sordomuti
hanno  facolta',  in  ogni  tempo,  di accertare la sussistenza delle
condizioni  per  il  godimento  dei  benefici previsti, disponendo la
eventuale  revoca  delle concessioni con effetto dal primo giorno del
mese successivo alla data del relativo provvedimento.
  Non  puo'  essere  chiesta  la  restituzione delle somme dovute dai
ciechi  civili,  invalidi civili e sordomuti, nei confronti dei quali
sia  stata  disposta la revoca dei benefici anteriormente all'entrata
in vigore del presente decreto".
  All'articolo  4,  primo  comma,  le  parole:  "10.000 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "30.000 milioni".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 febbraio 1977

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - COSSIGA -
                                                 MORLINO - STAMMATI -
                                                  ANSELMI - DAL FALCO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 
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