Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 30 del 21/02/1977 (Pubblicata nella G.U. del 22 febbraio 1977 n. 49)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851, concernente l'ulteriore proroga di alcuni termini della legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'autotrasporto di cose.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851, concernente l'ulteriore proroga di alcuni termini della legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'autotrasporto di cose.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851,
concernente l'ulteriore proroga di alcuni termini della legge 6
giugno 1974, n. 298, sull'autotrasporto di cose, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1 le parole: "un anno" sono sostituite con le
seguenti: "dieci mesi".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Senza alcun pregiudizio per quanto possa essere disposto in
materia con i decreti delegati previsti dalla legge 22 luglio 1975,
n. 382, nel limite massimo di 560 unita', presso il Ministero dei
trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione, sono comandati da altre amministrazioni
dello Stato o distaccati da enti pubblici nonche' da enti in via di
soppressione, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, dipendenti
di qualifica non dirigenziale o corrispondente che siano in possesso
di titolo di studio idoneo per le specifiche mansioni da svolgere,
nel numero, per il periodo di tempo e con le modalita' da stabilirsi
con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per il bilancio e la
programmazione economica.
Il personale comandato o distaccato ai sensi del comma precedente
e' destinato in misura non inferiore al 90 per cento agli uffici
periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 febbraio 1977
LEONE
ANDREOTTI - RUFFINI -
STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
1947
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