Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 30 del 21/02/1977 (Pubblicata nella G.U. del 22 febbraio 1977 n. 49)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851, concernente l'ulteriore proroga di alcuni termini della legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'autotrasporto di cose.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851,
concernente  l'ulteriore  proroga  di  alcuni  termini  della legge 6
giugno  1974,  n.  298,  sull'autotrasporto  di cose, con le seguenti
modificazioni:

  All'articolo  1  le  parole:  "un  anno"  sono  sostituite  con  le
seguenti: "dieci mesi".
  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  "Senza  alcun  pregiudizio  per  quanto  possa  essere  disposto in
materia  con  i decreti delegati previsti dalla legge 22 luglio 1975,
n.  382,  nel  limite  massimo di 560 unita', presso il Ministero dei
trasporti  -  Direzione  generale  della  motorizzazione civile e dei
trasporti  in  concessione,  sono  comandati da altre amministrazioni
dello  Stato  o distaccati da enti pubblici nonche' da enti in via di
soppressione,  ai  sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, dipendenti
di  qualifica non dirigenziale o corrispondente che siano in possesso
di  titolo  di  studio idoneo per le specifiche mansioni da svolgere,
nel  numero, per il periodo di tempo e con le modalita' da stabilirsi
con  decreti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con  i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per il bilancio e la
programmazione economica.
  Il  personale  comandato o distaccato ai sensi del comma precedente
e'  destinato  in  misura  non  inferiore al 90 per cento agli uffici
periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 febbraio 1977

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - RUFFINI -
                                                   STAMMATI - MORLINO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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