Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 31 del 21/02/1977 (Pubblicata nella G.U. del 22 febbraio 1977 n. 49)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852,
concernente proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni
fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella
stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti con le seguenti
modificazioni:
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"La dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore
aggiunto dovuta per l'anno solare precedente deve essere presentata
da tutti i contribuenti, compresi quelli considerati negli articoli
31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, entro il 5 marzo di ciascun anno,
con le modalita' previste dallo stesso decreto.
Le annotazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della
legge 12 novembre 1976, n. 751, previste in luogo delle dichiarazioni
mensili, trimestrali e semestrali, devono essere effettuate entro il
giorno cinque del secondo mese successivo al mese, trimestre o
semestre cui le annotazioni si riferiscono. Le annotazioni relative
al mese di novembre di ciascun anno devono essere effettuate entro il
22 dicembre successivo.
I pagamenti di imposta sul valore aggiunto previsti dagli
articoli 27, 30, 31 e 33 del decreto indicato nel primo comma devono
essere effettuati, a decorrere dal 10 febbraio 1977, a norma
dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, ed entro i
termini stabiliti rispettivamente nel precedente comma per
l'effettuazione delle annotazioni e nel primo comma per la
presentazione della dichiarazione annuale".
All'articolo 6, ultimo comma, le parole "ad un milione" sono
sostituite con le seguenti: "a lire cinquecentomila".
All'articolo 7, sono aggiunte, in fine, le parole: "Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 48 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non si applicano quelle
previste dall'articolo 44 del citato decreto del Presidente della
Repubblica".
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