Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 395 del 11/07/1977 (Pubblicata nella G.U. del 13 luglio 1977 n. 189)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, concernente revisione generale dei prezzi dei medicinali.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, concernente revisione generale dei prezzi dei medicinali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187,
concernente revisione generale dei prezzi dei medicinali, con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 2, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
I prezzi dei medicinali registrati dal 2 maggio 1975 al 31
maggio 1977 sono sottoposti a revisione secondo il nuovo metodo nella
sua prima fase di applicazione.
ed e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
Dal 1 giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi
si applica anche in occasione della fissazione del primo prezzo delle
specialita' medicinali all'atto delle loro registrazioni.
Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
Art. 2-bis. - Il presidente del C.I.P. presenta al Parlamento
annualmente, e per la prima volta, entro il mese di febbraio 1978,
una relazione analitica che documenti i risultati della revisione dei
prezzi dei medicinali e della determinazione dei prezzi dei
medicinali di nuova registrazione, ivi compresa l'incidenza delle
singole voci di costo, per specialita' aggregate per categoria
terapeutica.
All'articolo 5, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
Il contributo di cui al precedente comma e' trattenuto da ogni
singolo ente in sede di pagamento delle forniture effettuate dalle
farmacie ed e' versato trimestralmente all'ENPAF entro il giorno 15
del mese successivo a ciascun trimestre solare.
Dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente:
Art. 5-bis. - Le imprese farmaceutiche sono tenute a
corrispondere agli enti mutualistici gli sconti dovuti sui medicinali
forniti agli assistiti dagli enti stessi, fino al 30 settembre 1975,
in conformita' a quanto previsto integralmente dagli accordi 20
giugno 1973 e 2 ottobre 1975 stipulati tra gli enti mutualistici e le
imprese farmaceutiche.
I termini e le modalita' per l'estinzione totale dei debiti per
gli sconti dovuti, sui medicinali forniti agli assistiti dagli enti
mutualistici dal 1" ottobre 1975 al 31 maggio 1977, in base agli
estratti conto notificati dall'ufficio per l'accertamento e la
notifica degli sconti farmaceutici in conformita' a quanto previsto
dal punto 3 dell'accordo 20 giugno 1973 e dal punto 2 dell'accordo 2
ottobre 1975 stipulati tra gli enti mutualistici e le imprese
farmaceutiche, dovranno essere concordati dalle imprese farmaceutiche
con gli enti creditori, d'intesa con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
Con successivo provvedimento legislativo, si provvedera' alla
sistemazione, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, del
personale assunto dall'ufficio per l'accertamento e la notifica degli
sconti farmaceutici anteriormente al 1 gennaio 1977 con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
Nelle more dell'emanazione del provvedimento suddetto gli oneri
per il personale dell'ufficio di cui al precedente comma, nonche' per
i residui adempimenti di competenza dell'ufficio stesso, sono posti a
carico degli enti mutualistici indicati all'articolo 2 dell'accordo 9
giugno 1973, in proporzione della spesa annua da essi sostenuta per
l'assistenza farmaceutica.
L'articolo 7 e' soppresso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1977
LEONE
ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - MORLINO
- STAMMATI - ANSELMI - DAL FALCO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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