Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 402 del 28/06/1977 (Pubblicata nella G.U. del 16 luglio 1977 n. 194)
Provvedimenti straordinari per docenti delle scuole di istruzione secondaria ed artistica in lingua tedesca e delle località Ladine in provincia di Bolzano.
Provvedimenti straordinari per docenti delle scuole di istruzione secondaria ed artistica in lingua tedesca e delle località Ladine in provincia di Bolzano.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I concorsi per soli titoli, di cui all'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, a cattedre di
insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica con
lingua di insegnamento tedesca e delle localita' Ladine, sono
banditi, in prima applicazione, entro 60 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, per tutte le cattedre vacanti e
disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1977-78, escluse quelle
assegnate ai docenti aventi titolo alla immissione in ruolo per
effetto di leggi speciali.
Ai predetti concorsi sono ammessi a partecipare i docenti in
possesso di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 19 dei decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e in servizio
nell'anno scolastico 1976-77 con incarico di insegnamento a tempo
indeterminato. Ciascun docente puo' presentare domanda per la classe
di concorso in cui e' compreso l'insegnamento per il quale e'
incaricato nell'anno scolastico 1976-77.
Le nomine dei vincitori dei concorsi di cui al precedente primo
comma saranno effettuate con decorrenza dal 1 ottobre 1977.
Per le cattedre di scuola media l'assegnazione di sede ai docenti
vincitori dei predetti concorsi e a quelli aventi titolo alla
immissione in ruolo, con effetto dal 10 ottobre 1977, ai sensi della
legge 9 agosto 1973, n. 524, avverra' sulla base di una unica
graduatoria per ciascun tipo di cattedra.
Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, saranno
dettate disposizioni per la formazione delle predette graduatorie. In
esse i docenti saranno iscritti sulla base della valutazione dei
titoli di studio e di servizio, ivi compreso il servizio prestato
anteriormente al conseguimento del titolo di studio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 1977
LEONE
ANDREOTTI - MALFATTI -
STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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