Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 403 del 01/07/1977 (Pubblicata nella G.U. del 16 luglio 1977 n. 194)
Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni.
Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo
di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e'
incrementato di lire 330 miliardi per l'anno finanziario 1977 e di
lire 300 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1978 al 1981
per l'attuazione da parte delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano dei programmi di intervento nel settore agricolo
concernenti in particolare:
a) l'acquisizione, la realizzazione, l'ampliamento e
l'ammodernamento di impianti di lavorazione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli da parte di cooperative e
loro consorzi, con preferenza di quelli aderenti ad associazioni di
produttori riconosciute e la concessione di contributi sulle spese di
gestione per operazioni di raccolta, trasformazione, conservazione e
vendita collettiva di prodotti agricoli e zootecnici da parte di
cooperative e loro consorzi;
b) la concessione di contributi sulla spesa ritenuta ammissibile
per i progetti presentati da cooperative e loro consorzi, inseriti
nei programmi nazionali da rifinanziarsi sul FEOGA - Sezione
orientamento - da corrispondersi nel caso in cui i medesimi progetti
non siano ammessi al finanziamento a carico del Fondo per mancanza di
disponibilita' finanziarie;
c) la concessione del concorso negli interessi sui prestiti fino
a 12 mesi per la conduzione delle aziende agricole singole o
associate e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei
prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi;
d) la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui
prestiti di esercizio fino a 5 anni, di cui alla legge 5 luglio 1928,
n. 1760;
e) la trasformazione di passivita' onerose in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge e contratte fino al 31
dicembre 1976, a favore di cooperative e loro consorzi a condizione
che la partecipazione dei soci non sia inferiore al 30 per cento
delle passivita' medesime.
Le operazioni di prestito di cui alle lettere c), d) ed e) del
primo comma del presente articolo sono assistite dal Fondo
interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo
comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Le operazioni creditizie di cui al presente articolo sono regolate
dalle norme vigenti in materia di credito agrario. I tassi massimi di
riferimento sono quelli determinati con decreti del Ministro per il
tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio.
Per tutte le operazioni creditizie di cui alla presente legge,
consistenti in un concorso regionale nel pagamento degli interessi
sui mutui e sui prestiti, compete alle regioni stabilire la misura di
tale concorso, che si applica nei confronti dei tassi di interesse
praticati dagli istituti di credito.
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