Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 426 del 22/07/1977 (Pubblicata nella G.U. del 28 luglio 1977 n. 206)
Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  attesa dell'emanazione della legge sulla nuova disciplina delle
attivita'  musicali  ed al fine di fronteggiare le immediate esigenze
di  funzionamento  degli  enti  autonomi  lirici  e delle istituzioni
concertistiche assimilate di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto
1967, n. 800, il fondo previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera
a),  della  predetta  legge, aumentato dall'articolo 3 della legge 10
maggio  1970,  n. 291, e' elevato, limitatamente agli anni finanziari
1977 e 1978, a L. 74.881.217.736.
  La  ripartizione  del  fondo  tra  gli  enti  autonomi  lirici e le
istituzioni   concertistiche   assimilate  e  la  liquidazione  e  la
corresponsione  dei contributi sono effettuate secondo i criteri e le
modalita' di cui all'articolo 2, commi secondo e terzo, della legge 8
aprile 1976, n. 115, nella seguente misura:
    L.  71.381.217.736  per gli enti autonomi lirici e le istituzioni
concertistiche assimilate;
    lire 3.500 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'ente autonomo
Teatro  alla  Scala  di  Milano, per sostenere i programmi degli enti
autonomi  lirici  e  delle  istituzioni  concertistiche assimilate in
vista delle manifestazioni all'estero.
  Per  sostenere  le  attivita'  musicali  di cui al titolo III della
legge  14  agosto  1967,  n.  800,  lo stanziamento di cui alla quota
stabilita  dall'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9
giugno  1973,  n. 308, e' elevato, limitatamente agli anni finanziari
1977 e 1978, a 11 miliardi.
  Il  fondo  speciale  di lire 200 milioni previsto dall'articolo 40,
primo  comma,  della  legge 14 agosto 1967, n. 800, e' elevato a lire
500 milioni.
  La   quota   del  predetto  fondo  destinata  alla  concessione  di
contributi  a  favore  di  complessi  bandistici,  di cui allo stesso
articolo  40,  secondo comma, lettere a) e b), e' stabilita in misura
non superiore a lire 200 milioni.
  La corresponsione di contributi e' disposta, a favore dei teatri di
tradizione   e   delle   istituzioni   concertistico  -  orchestrali,
riconosciuti ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n.
800,  per  l'80  per  cento all'atto della concessione dei contributi
medesimi;  l'erogazione  del  residuo  e' effettuata a manifestazioni
ultimate,   previa   presentazione   di   documentazione   attestante
l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge.
  Acconti  fino  all'80  per  cento  dei contributi assegnati possono
altresi'  essere  concessi  nei  termini e con le modalita' di cui al
precedente comma del presente articolo alle altre attivita' di cui al
titolo  III  della  legge  14 agosto 1967, n. 800, limitatamente agli
assegnatari   che   abbiano   beneficiato  per  almeno  tre  anni  di
sovvenzioni statali.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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