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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 313, recante proroga dei
termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle
persone fisiche domiciliate in alcuni comuni del Friuli-Venezia
Giulia e' convertito in legge con la seguente modificazione:
All'articolo 1, dopo la parola "prorogato", il periodo e'
sostituito con il seguente: "al 31 dicembre 1977 il termine per la
presentazione delle dichiarazioni dei redditi relativi all'anno 1975
e all'anno 1976".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI -
STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO