Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 513 del 08/08/1977 (Pubblicata nella G.U. del 17 agosto 1977 n. 223)
Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica.
Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I fondi stanziati con le leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre
1963, n. 1460, 29 marzo 1965; n. 218, 1 novembre 1965, n. 1179, 28
marzo 1968, n. 422, 10 giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865,
25 febbraio 1972, n. 13, iscritti in bilancio negli esercizi fino a
tutto il 1972, sono conservati nel conto dei residui passivi anche
oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e
in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1978.
I fondi destinati ai finanziamenti gia' disposti, non impegnati
entro il termine perentorio del 30 aprile 1978 e per i quali non
siano iniziati i lavori entro la stessa data, sono destinati alla
concessione di contributi integrativi per maggiori oneri dei
programmi costruttivi in corso di esecuzione alla stessa data e
beneficiari del contributo originario previsto dalle stesse leggi.
I contributi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 2 maggio
1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno
1974, n. 247, sono concessi anche per i maggiori oneri derivanti
dall'aggiornamento del finanziamento gia' disposto ai sensi di leggi
precedenti, in misura in ogni caso non superiore ai costi unitari
determinati ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre
1965, n. 1022, cosi' come convertito nella legge 10 novembre 1965, n.
1179.
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