Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 513 del 08/08/1977 (Pubblicata nella G.U. del 17 agosto 1977 n. 223)
Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  fondi  stanziati con le leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre
1963,  n.  1460,  29 marzo 1965; n. 218, 1 novembre 1965, n. 1179, 28
marzo  1968, n. 422, 10 giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865,
25  febbraio  1972, n. 13, iscritti in bilancio negli esercizi fino a
tutto  il  1972,  sono conservati nel conto dei residui passivi anche
oltre  il  termine  stabilito  dal secondo comma dell'articolo 36 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e
in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1978.
  I  fondi  destinati  ai  finanziamenti gia' disposti, non impegnati
entro  il  termine  perentorio  del  30 aprile 1978 e per i quali non
siano  iniziati  i  lavori  entro la stessa data, sono destinati alla
concessione   di   contributi  integrativi  per  maggiori  oneri  dei
programmi  costruttivi  in  corso  di  esecuzione  alla stessa data e
beneficiari del contributo originario previsto dalle stesse leggi.
  I  contributi  previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 2 maggio
1974,  n.  115,  convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno
1974,  n.  247,  sono  concessi  anche per i maggiori oneri derivanti
dall'aggiornamento  del finanziamento gia' disposto ai sensi di leggi
precedenti,  in  misura  in  ogni caso non superiore ai costi unitari
determinati  ai  sensi  dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre
1965, n. 1022, cosi' come convertito nella legge 10 novembre 1965, n.
1179.
 
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