Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 557 del 08/08/1977 (Pubblicata nella G.U. del 23 agosto 1977 n. 228)
Assunzione da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei dipendenti di ditte appaltatrici non inclusi nella legge 22 dicembre 1975, n. 727.
Assunzione da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei dipendenti di ditte appaltatrici non inclusi nella legge 22 dicembre 1975, n. 727.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono ammessi all'inquadramento nei ruoli organici
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermo restando
il limite massimo di 580 unita' stabilito dall'articolo 1 della legge
22 dicembre 1975, n. 727, i dipendenti delle imprese e cooperative
appaltatrici dei servizi indicati nella tabella annessa alla predetta
legge che abbiano superato i limiti di eta' previsti all'articolo 2
della legge stessa, nonche' i dipendenti che siano risultati
occupati, in uno dei servizi suindicati, alla data del 31 dicembre
1975 ed abbiano continuato ad intrattenere il rapporto di lavoro con
le relative imprese e cooperative appaltatrici fino al 31 marzo 1977.
S'intendono, per altro, ammessi all'inquadramento anche tutti quei
dipendenti i quali, pur avendo i requisiti sopra esposti, abbiano
omesso di presentare domanda di inquadramento o i documenti relativi,
ovvero abbiano presentato la domanda o i documenti sotto condizione.
Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico di attivita' e
di quiescenza al personale inquadrato ai sensi della presente legge,
si fara' luogo ad una ricostruzione economica di carriera per
ciascuno degli interessati, attribuendo, nella qualifica di
inquadramento, gli aumenti biennali occorrenti al raggiungimento
dello stipendio che avrebbero conseguito qualora avessero svolto
presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il servizio
reso, nelle varie qualifiche, presso le imprese o cooperative
appaltatrici.
Tale trattamento e' esteso, a domanda, al personale gia' inquadrato
in base alla legge 22 dicembre 1975, n. 727, ancorche' abbia optato
per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale
obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della stessa
legge e purche' rinunci al trattamento pensionistico dell'INPS.
Al personale inquadrato ai sensi del primo comma si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n.
727.
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