Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 557 del 08/08/1977 (Pubblicata nella G.U. del 23 agosto 1977 n. 228)
Assunzione da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei dipendenti di ditte appaltatrici non inclusi nella legge 22 dicembre 1975, n. 727.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono     ammessi     all'inquadramento     nei    ruoli    organici
dell'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato, fermo restando
il limite massimo di 580 unita' stabilito dall'articolo 1 della legge
22  dicembre  1975,  n. 727, i dipendenti delle imprese e cooperative
appaltatrici dei servizi indicati nella tabella annessa alla predetta
legge  che  abbiano superato i limiti di eta' previsti all'articolo 2
della   legge  stessa,  nonche'  i  dipendenti  che  siano  risultati
occupati,  in  uno  dei servizi suindicati, alla data del 31 dicembre
1975  ed abbiano continuato ad intrattenere il rapporto di lavoro con
le relative imprese e cooperative appaltatrici fino al 31 marzo 1977.
S'intendono,  per  altro,  ammessi all'inquadramento anche tutti quei
dipendenti  i  quali,  pur  avendo i requisiti sopra esposti, abbiano
omesso di presentare domanda di inquadramento o i documenti relativi,
ovvero abbiano presentato la domanda o i documenti sotto condizione.
  Ai  fini dell'attribuzione del trattamento economico di attivita' e
di  quiescenza al personale inquadrato ai sensi della presente legge,
si  fara'  luogo  ad  una  ricostruzione  economica  di  carriera per
ciascuno   degli   interessati,   attribuendo,   nella  qualifica  di
inquadramento,  gli  aumenti  biennali  occorrenti  al raggiungimento
dello  stipendio  che  avrebbero  conseguito  qualora avessero svolto
presso  l'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato il servizio
reso,  nelle  varie  qualifiche,  presso  le  imprese  o  cooperative
appaltatrici.
  Tale trattamento e' esteso, a domanda, al personale gia' inquadrato
in  base  alla legge 22 dicembre 1975, n. 727, ancorche' abbia optato
per   la  continuazione  dell'iscrizione  all'assicurazione  generale
obbligatoria  ai  sensi  dell'articolo  5, ultimo comma, della stessa
legge e purche' rinunci al trattamento pensionistico dell'INPS.
  Al  personale  inquadrato  ai sensi del primo comma si applicano le
disposizioni  di  cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n.
727.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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