Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 564 del 08/08/1977 (Pubblicata nella G.U. del 24 agosto 1977 n. 229)
Modifica delle norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate e degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  ufficiali  in servizio permanente dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica   e   del   Corpo   della   guardia  di  finanza,  i
sottufficiali  in  servizio  permanente,  i  sergenti e i militari di
truppa   in   ferma   volontaria   dell'Esercito,   della   Marina  e
dell'Aeronautica  possono  contrarre  matrimonio  al  compimento  del
quarto anno di servizio militare, anche se non hanno raggiunto l'eta'
di  25  anni  richiesta  dal  decreto  legislativo luogotenenziale 26
ottobre 1944, n. 507, e dalla legge 10 giugno 1964, n. 447.
  La  disposizione  del  precedente comma non si applica agli allievi
delle  Accademie  militari  che  non  hanno  completato  i  corsi  di
Accademia, compresi i corsi di applicazione e quelli di studio per il
conseguimento della laurea, ove sia prescritto.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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