Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 583 del 08/08/1977 (Pubblicata nella G.U. del 26 agosto 1977 n. 232)
Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali.
Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Contribuzione relativa alla gestione previdenziale)
A decorrere dal 1 gennaio 1977 l'articolo 26 della legge 4 febbraio
1967, n. 37, e' sostituito dal seguente:
"Il contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto
per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti e' stabilito
nell'importo di L. 350.000 annue.
La misura del contributo predetto a decorre dal 10 gennaio 1978
dovra', per ciascun iscritto, essere pari al 10 per cento del reddito
professionale dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno
fiscale.
La percentuale di cui al comma precedente potra' essere variata con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito
il consiglio di amministrazione della Cassa, in relazione alle
risultanze di gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto
almeno ogni quadriennio e quando si manifesti l'opportunita' di una
anticipata compilazione.
La variazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dal
10 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
L'iscritto che goda di trattamento di pensione di vecchiaia a
carico della Cassa e continui a svolgere attivita' professionale e'
tenuto al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per
cento. In tal caso avra' diritto ad una sola rivalutazione della
pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni dal
pensionamento, ed in ragione, per ogni anno di contribuzione
ulteriore, dello 0,90 per cento della media del reddito professionale
imponibile dichiarato ai fini IRPEF nel quinquennio considerato.
Il contributo non potra', in ogni caso, essere di importo inferiore
a quello stabilito al primo comma del presente articolo.
Per i geometri neodiplomati che iniziano la professione e si
iscrivono per la prima volta alla Cassa, il contributo, nei primi tre
anni di iscrizione, e' ridotto di due terzi.
I geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria in
dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra
attivita' esercitata, a decorrere dal 1 gennaio 1978 sono esclusi
dall'iscrizione alla Cassa. Coloro che alla data del 31 dicembre
1977, pur trovandosi nelle condizioni predette, risultano iscritti
alla Cassa, cessano dall'obbligo dell'iscrizione, conservando
tuttavia la facolta' di proseguire nell'assicurazione con le stesse
modalita' previste dalla presente legge".
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