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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le tasse annuali di iscrizione e le eventuali arretrate che devono
essere corrisposte dagli iscritti agli albi degli ingegneri di cui al
regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, a norma degli articoli 7 e 14
del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382,
sono riscosse ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, a richiesta dei consigli
degli ordini provinciali e del consiglio nazionale degli ingegneri,
secondo le modalita' stabilite nel testo unico per la riscossione
delle imposte dirette.
L'esattore versa per il tramite del ricevitore provinciale agli
ordini provinciali e al consiglio nazionale degli ingegneri le quote
di contributi ad essi spettanti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI -
BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO