Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 63 del 18/03/1977 (Pubblicata nella G.U. del 19 marzo 1977 n. 76)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3,
contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante
norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e
congelate, con le seguenti modificazioni:
Nell'articolo 1, al primo comma del testo sostitutivo
dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1964, n. 171, in luogo delle
parole: "o congelate", sono inserite le seguenti:
", congelate o scongelate";
al terzo comma del testo anzidetto, le parole: "o congelata" sono
sostituite dalle seguenti: ", congelata o scongelata";
dopo lo stesso terzo comma e' inserito il seguente:
"Il ricongelamento e' consentito solo nei casi e nei modi
previsti dal regolamento, e comunque una sola volta".
Nell'articolo 3, al primo comma, le parole: "possono ottenere
l'estensione da parte del sindaco dell'autorizzazione alla vendita di
tutti i prodotti compresi nelle tabelle suddette", sono sostituite
dalle seguenti: "le quali sono unificate, possono effettuare la
vendita anche delle carni congelate o scongelate, quando gli spacci
rispondano alle condizioni igienico-sanitarie previste dalle leggi
vigenti e dal presente decreto e purche' ne diano preventiva
comunicazione all'autorita' comunale, la quale dispone per
l'immediato accertamento delle condizioni stesse".
Nell'articolo 4, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il reato di frode nell'esercizio del commercio, previsto
dall'articolo 515 del codice penale, e' punito, quando consista nella
vendita di carne scongelata per fresca, o nella vendita di carne
ripetutamente ricongelata, qualora il fatto non costituisca piu'
grave delitto, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da
lire un milione a lire 50 milioni";
il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"La condanna al massimo della pena, o la recidiva, comportano la
revoca dell'autorizzazione".
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
Art. 4-bis. - "Le modifiche al regolamento di esecuzione che si
rendano necessarie in conseguenza delle modificazioni apportate al
presente decreto in sede di conversione, devono essere emanate entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1977
LEONE
ANDREOTTI - DONAT-CATTIN
- BONIFACIO - MARCORA
- DAL FALCO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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