Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 675 del 12/08/1977 (Pubblicata nella G.U. del 7 settembre 1977 n. 243)
Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  istituito,  in  seno  al  CIPE,  un Comitato di Ministri per il
coordinamento della politica industriale (CIPI).
  Ne  fanno  parte  il  Ministro  per il bilancio e la programmazione
economica, il Ministro per il tesoro, il Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato, il Ministro per le partecipazioni statali,
il  Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale e il Ministro per
gli   interventi   straordinari   nel  Mezzogiorno.  Il  Comitato  e'
presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri o, per sua
delega,  dal  Ministro per il bilancio e la programmazione economica,
che ne e' vicepresidente.
  Per  il  funzionamento  del  CIPI  si  applicano le norme dei commi
quinto,  sesto  e nono dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967,
n. 48.
  Il  CIPE  ed  il  CIPI possono con proprie delibere richiedere agli
istituti  ed  enti  previsti dall'articolo 15 della legge 27 febbraio
1967,  n.  48,  di  provvedere  al  compimento  di  indagini, studi o
rilevazioni  che  ritengano  utili  ai  fini  dell'adempimento  delle
proprie funzioni, determinandone l'oggetto.
  Salve  le  competenze del Consiglio dei Ministri e subordinatamente
ad  esse,  il  CIPI  esercita, in materia di politica industriale, le
funzioni  attribuite dalla legge al CIPE, nell'ambito delle direttive
che quest'ultimo intenda adottare nell'esercizio delle funzioni e dei
poteri  ad  esso  demandati  dalle  leggi  della Repubblica, compresi
quelli relativi ai programmi di sviluppo e di industrializzazione del
Mezzogiorno  a  norma  del  testo  unico  approvato  con  decreto del
Presidente  della  Repubblica  30 giugno 1967, n. 1523, della legge 6
ottobre 1971, n. 853, e della legge 2 maggio 1976, n. 183.
  Alle  riunioni  del  CIPI  assiste  il  segretario  generale  della
programmazione;  possono  esservi invitati il governatore della Banca
d'Italia e il presidente dell'Istituto centrale di statistica.
  Il  CIPE  ed il CIPI hanno un rapporto di consultazione, al fine di
garantirne la partecipazione alle scelte ad essi demandate:
    a)  con  le  regioni,  attraverso  la  commissione interregionale
prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
    b)  con  le  organizzazioni  dei  lavoratori e degli imprenditori
presenti  in  seno  al  CNEL  e con le organizzazioni imprenditoriali
delle aziende a prevalente partecipazione statale.
  Le direttive e le deliberazioni del CIPE e del CIPI sono pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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