Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 813 del 24/10/1977 (Pubblicata nella G.U. del 9 novembre 1977 n. 305)
Disposizioni per la concessione di sussidi integrativi di esercizio a favore della ferrovia Domodossola confine svizzero, in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per assicurare il regolare funzionamento della ferrovia Domodossola
confine  svizzero  sulla base della convenzione italo-svizzera del 12
novembre  1919,  il  Ministro  per  i  trasporti potra' concedere per
l'esercizio  della  ferrovia stessa, nei limiti e con le modalita' di
cui  all'articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121,
ed  in  deroga  all'articolo  4  della  legge 2 agosto 1952, n. 1221,
sussidi integrativi di esercizio per il sessennio 1973-1978.
  A  tal  fine  e'  autorizzata  la  spesa  di lire 2.000 milioni per
l'intero  sessennio, in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1977 e
di lire 1.500 milioni per l'anno 1978.
  Al  relativo  onere  si  provvede  a carico del capitolo 1654 dello
stato  di  previsione  della spesa del Ministero dei trasporti per il
1977 e del corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1978.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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