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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 30 settembre 1977, n. 706, concernente modifiche
alla legge 10 giugno 1977, n. 285, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - I giovani iscritti nella lista speciale di cui
all'articolo 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285, possono essere
assunti anche dai datori di lavoro indicati all'articolo 11, terzo
comma, punto 6), della legge 19 aprile 1949, n. 264.
A tal fine detti datori di lavoro hanno facolta' di avanzare
richiesta nominativa. Il contratto di lavoro e' stipulato per
iscritto ed e' esente da imposta di bollo e di registro. Esso e'
rimesso in copia alla competente sezione di collocamento
contestualmente alla presentazione della richiesta".
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 1
giugno 1977, n. 285, e' sostituito dai seguenti:
"Nel caso in cui il datore di lavoro risulti creditore nei
confronti dell'INPS dell'importo totale o parziale delle agevolazioni
previste dal precedente articolo 9, il saldo della somma a credito e'
effettuato dall'INPS medesimo con scadenza mensile.
Ai fini del rimborso annuo - da effettuare dallo Stato sulla base
degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS - l'INPS
tiene apposita evidenza contabile"".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - ANSELMI -
DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO